La DRE della Puglia ha risposto ad un interpello chiarendo che i produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA dovranno versare i saldi e i primi acconti delle imposte entro l’ultimo giorno di ogni mese e, comunque, non oltre il mese di novembre.
La questione nasce poiché gli esercenti attività agricola, titolari di reddito agrario ex art. 32 TUIR e in regime di esonero dagli adempimenti IVA, fiscalmente vengono considerati alla stregua di persone fisiche non titolari di posizione IVA, benché in possesso di Partita IVA (art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972).
Infatti, tali soggetti, se non tenuti alla presentazione dei modelli IRAP e 770, possono optare per la presentazione del modello 730, anziché del modello Redditi, per dichiarare i propri redditi.
Una volta dichiarati i redditi, il pagamento dei saldi e del primo acconto delle imposte può avvenire anche in forma rateale, così come previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997:
- i titolari di Partita IVA devono effettuare i pagamenti delle rate successive alla prima entro il 16 di ciascun mese;
- per i non titolari di Partita IVA, il termine dei versamenti rateali scade l’ultimo giorno di ogni mese. La dilazione deve concludersi entro il 30 di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione.
Il contribuente chiedeva chiarimenti in merito alla modalità di rateazione applicabile in caso di presentazione di modello 730 “senza sostituto”, siccome le istruzioni ministeriali del 730/2020 rinviano genericamente ai medesimi termini e modalità di versamento previsti nel caso di presentazione del modello Redditi persone fisiche, senza considerare l’ipotesi di titolarità di Partita IVA da parte di chi presenta il modello.
La DRE della Puglia ha chiarito che i produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA, avendo la facoltà di presentare la dichiarazione 730, devono essere equiparati alle persone senza Partita IVA per quanto attiene la modalità di rateazione delle imposte.
Pertanto, al fine di evitare un diverso trattamento tra contribuenti che si trovano nelle medesime condizioni ma che potrebbero utilizzare modelli dichiarativi differenti, si dovranno seguire le regole generali previste dal legislatore per le rateazioni da parte dei contribuenti non titolari di Partita IVA.
Per questo motivo, le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese e comunque non oltre il mese di novembre.
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