Con il Provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i tempi e le modalità per la presentazione delle comunicazioni per il riconoscimento dei crediti d’imposta, istituiti dal Decreto Rilancio, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’adozione delle misure anti COVID-19, nonché per la cessione di tali crediti, ai sensi dall’art. 122 del medesimo Decreto.
Il 10 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato la Circolare n. 20/E con cui fornisce i primi chiarimenti in merito ai suddetti crediti d’imposta. L’Agenzia ha confermato che tra i destinatari dei crediti d’imposta, previsti dagli articoli 120 e 125 del D.L. 34/2020, vi rientrano i soggetti in regime di vantaggio, i soggetti in regime forfettario, gli imprenditori e le imprese agricole, indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120, D.L. 34/2020)
La misura è rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico. Rientrano tra le spese ammesse anche quelle sostenute prima del 19 maggio 2020. Vi rientrano, pertanto, tutte le spese di questa natura sostenute nell’anno 2020.
Il credito d’imposta spetta ai soggetti che svolgono una delle attività previste dal MEF (vedi tabella 1), anche nell’ipotesi di associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, che svolgono tali attività in locali aperti al pubblico.
La comunicazione può essere trasmessa esclusivamente per via telematica dal contribuente, o da un intermediario a tale scopo incaricato, dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Le domande inviate dopo il 31 dicembre 2020 devono riportare esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
L’invio di una nuova comunicazione sostituirà quella precedentemente trasmessa e sarà possibile anche presentare comunicazione per la rinuncia al credito d’imposta.
L’ammontare massimo delle spese ammissibili, effettivamente sostenute nel 2020, ammonta a 80.000 euro, sul quale i beneficiari potranno fruire di un credito d’imposta del 60%.
Il credito potrà essere fruito dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta dovrà essere istituito con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125, D.L. 34/2020)
Tale credito d’imposta ammonta al 60% delle spese ammissibili per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione ed è riconosciuto, nel limite massimo di 60.000 euro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Le risorse complessivamente stanziate per tale misura ammontano a 200 milioni di euro.
La comunicazione, per fruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, dovrà essere trasmessa in via telematica a partire dal prossimo 20 luglio e fino al 7 settembre 2020.
Entro l’11 settembre 2020, con un apposito Provvedimento, in funzione delle domande pervenute, sarà definito il limite del credito effettivamente fruibile dai richiedenti. Pertanto, solo nell’ipotesi in cui le domande pervenute non raggiungessero il budget delle risorse stanziate, il credito potrà essere fruito nella misura del 100%, altrimenti, nel rispetto del limite massimo di spesa, l’Agenzia delle Entrate comunicherà la percentuale di effettiva fruibilità del credito ammissibile.
Solo dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento che indicherà la percentuale di effettiva fruizione dell’indennizzo, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a mezzo F24.
Nella comunicazione andranno riportate le spese già sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e quelle che si intendono sostenere entro il 31 dicembre 2020.
L’attività di sanificazione deve essere svolta da soggetti qualificati e deve garantire la riduzione della presenza del virus COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti, sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Nella Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che le attività di sanificazione di ambienti e strumenti possono essere svolte in economia dagli stessi soggetti beneficiari se in possesso di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute (es. studi medici, studi odontoiatrici, ecc.). In tal caso, si dovrà fornire prova delle ore dedicate a tale attività tramite documentazione interna all’azienda e l’ammontare della spesa può essere determinato in base al monte ore dedicato a tali attività ed al costo orario del lavoro dei soggetti impiegati in tali attività.
Cessione del credito
Una volta definiti i codici tributo per i due suddetti crediti d’imposta (provvedimenti ancora da emanare), in alternativa alla compensazione, gli aventi diritto potranno utilizzare tali crediti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute; oppure, fino al 31 dicembre 2021, gli stessi potranno essere ceduti a terzi tramite l’apposita procedura messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il modulo per la comunicazione delle spese sostenute è unico, pertanto, qualora lo stesso beneficiario debba richiedere sia il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120), sia per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125), dovranno essere compilate entrambe le sezioni.
In caso di rinuncia, la comunicazione prevede la possibilità di specificare il singolo credito d’imposta per il quale si sta presentato la richiesta. Avendo presentato richiesta per entrambi i crediti d’imposta, sarà quindi possibile procedere alla rinuncia anche di una sola delle due fattispecie.
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