Anche le aziende agricole possono beneficiare delle misure finalizzate a favorire l’accesso al credito, introdotte dal Decreto Liquidità e rilasciate dal Fondo di garanzia alle piccole medie imprese.
Così come previsto per le aziende di ogni comparto produttivo, anche le aziende agricole possono ora accedere alle misure introdotte dall’art. 13 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), che prevedono l'intervento di organismi statali a garanzia delle obbligazioni contratte.
La garanzia, che inizialmente poteva essere rilasciata esclusivamente da ISMEA, ora può essere rilasciata anche dal Fondi di garanzia, così come stabilito dall’art. 78, c. 2-quinquies, del Decreto Legge 18/2020 (Decreto Cura Italia).
In altre parole, la scelta della garanzia può avvenire alternativamente tra ISMEA e il Fondo di garanzia e, in via residuale, è possibile scegliere anche la garanzia SACE.
La possibilità di trasmettere le richieste al gestore per le aziende della sezione economica “A - agricoltura, silvicoltura e pesca” era rimessa al consenso tecnico del Mediocredito Centrale ma ora, a seguito dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 14 del 17 luglio 2020, sarà possibile trasmettere le richieste di ammissione al gestore, in merito sia alla garanzia diretta, sia alla riassicurazione/controgaranzia, esclusivamente per aiuti in materia di emergenza COVID-19.
A questo punto, in alternativa alle garanzie già ottenibili per il tramite di ISMEA, da subito operative dopo l'emanazione del Decreto Liquidità, le aziende agricole potranno richiedere la garanzia del Fondo sulla base degli ultimi parametri, così come approvati nella conversione nella Legge 40/2020.
Le disposizioni contenute in tale norma hanno previsto la possibilità di ottenere una durata fino a 10 anni, per i finanziamenti destinati a liquidità e investimenti con garanzia 90%, con un importo massimo di 800.000 euro finanziabili per importi fino:
- al 25% dei ricavi 2019, come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata;
- al doppio della spesa salariale annua 2019;
- al fabbisogno per capitale circolante ed investimenti per i successivi diciotto mesi.
Inoltre, è stato disposto l'incremento fino a 30.000 euro dei finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo, con durata dieci anni e preammortamento di ventiquattro mesi, con importo finanziabile pari alternativamente:
- al 25% dei ricavi 2019, come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata o da autocertificazione;
- al doppio della spesa salariale annua 2019.
In ultimo, è stato previsto l’obbligo degli istituti di credito, nel caso di finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito con garanzia 80%, di erogare il 25% di credito in più rispetto al consolidato.
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