Con la conversione in Legge del “Decreto Rilancio”, è stata prevista la possibilità, per le cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza l’applicazione, fino al 70% del loro ammontare, delle imposte sostitutive previste dall’articolo 1, commi 698 e 699, Legge 160/2019.
Cooperative interessate
Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare del provvedimento le sole cooperative agricole ed i loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 228/2001, in possesso dei requisiti mutualistici disposti dall’articolo 2514 del Codice Civile. Stranamente, la disposizione non fa alcun cenno ai criteri di prevalenza enunciati negli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile. In base al dato letterale, tra i soggetti beneficiari potrebbero quindi rientrarvi anche cooperative non a mutualità prevalente che però rispettano i soli requisiti mutualistici indicati all’art. 2514.
Tali soggetti devono quindi svolgere attività agricole ricomprese nell’articolo 2135 del c.c., ossia, la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse con prodotti provenienti prevalentemente dai soci, ovvero fornire, prevalentemente ai soci, beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
La rivalutazione
La norma indica che possono essere rivalutati i beni indicati dal comma 696 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Pertanto, sono rivalutabili “i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018”.
La norma dispone anche che la rivalutazione possa avvenire fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, computabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR. Tuttavia, gli effetti di tale rivalutazione non potranno manifestarsi sotto il profilo fiscale, dato che è precisato che le perdite emergenti dalla rivalutazione non potranno essere portate in diminuzione dal reddito, ai sensi dell’art. 84 del TUIR.
Si tratta quindi di una rivalutazione “anomala” che, dovendo sottostare al limite delle perdite dei periodi precedenti, sembra potersi effettuare senza tenere in considerazione il fair value di beni e partecipazioni.
Le imposte sostitutive sul maggior valore, definito in sede di rivalutazione dei beni (10%), saranno dovute nella misura del 30%, essendo prevista una franchigia del 70% fino alla concorrenza del valore delle perdite degli anni pregressi. Tale franchigia si applica anche alle imposte sostitutive dovute nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili, al fine di potere riconoscere il maggior valore ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello al quale la rivalutazione è stata eseguita.
L’efficacia di questa norma è però subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
Va rilevato che la gran parte delle cooperative potenzialmente interessate da questa disposizione, riguarda soggetti che difficilmente chiudono gli esercizi in perdita. Infatti, le cooperative agricole di conferimento determinano il prezzo dei conferimenti di soci in base al risultato d’esercizio pertanto, a fine esercizio, invece di una perdita, attribuiscono un minor prezzo ai beni conferiti dai soci. Difficile è anche l’ipotesi di chiusura in perdita per le cooperative che effettuano acquisti collettivi di beni e servizi per conto dei loro soci, le quali ribaltano i costi sostenuti. Si dovrà quindi valutare caso per caso l’opportunità di effettuare la rivalutazione disposta dall’articolo 136-bis per non aggravare la cooperativa, quindi i soci, di ulteriori costi.
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