L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 236 del 3 agosto 2020, ha chiarito che la proroga dei termini per la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni, disposta dall’articolo 137 del “Decreto Rilancio”, non proroga anche i termini di versamento della rata annuale dell’imposta sostitutiva, dovuta a seguito della rivalutazione dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.
Tale principio appare quindi indistintamente applicabile alle singole rivalutazioni, disposte ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 448/2001.
La nuova rivalutazione prevista dal Decreto Rilancio
L’articolo 137 contenuto nel D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, consente la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Al pari delle altre rivalutazioni concesse dal Legislatore nel corso di quasi un ventennio, la rivalutazione oggetto di proroga è quella originariamente disposta dall’articolo 5 della Legge n. 448/2001. In base a tale disposizione, è richiesto che sia redatta una perizia giurata, riportante l’indicazione dei beni posseduti ad una specifica data, nonché del relativo valore alla stessa data. Il perfezionamento dell’affrancamento del nuovo valore dei beni richiede il versamento dell’imposta sostitutiva (quanto meno della prima rata) nei termini fissati dal provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 137, del D.L. n. 34/2020, i termini per la redazione ed il giuramento della perizia dei beni posseduti alla data del 1° luglio 2020 sono fissati al 15 novembre 2020. L’imposta sostitutiva sul nuovo valore, oggetto di rivalutazione, è fissata all’11%, sia per i terreni che per le partecipazioni, e potrà essere versata in un’unica rata entro il 15 novembre 2020, oppure in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020. Sull’importo delle rate successive (15/11/2021 e 15/11/2022) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente alle singole rate.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Quella proposta dall’articolo 137 del D.L. n. 34/2020, rappresenta quindi una riapertura dei termini per avvalersi della procedura di rivalutazione a sé stante, pertanto, indipendente dal fatto che il contribuente abbia provveduto in precedenza ad effettuare la rivalutazione dei suddetti beni, in funzione di una specifica disposizione che, nel caso di specie, era data dall’articolo 1, comma 1053, della Legge n. 145/2018.
Il citato comma 1053 consentiva infatti la rivalutazione di terreni edificabili o con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2019.
L’Agenzia ha quindi indicato che il contribuente, avendo effettuato una rivalutazione ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 448/2001, nel corso dello scorso anno, optando per il versamento rateale dell’imposta sostitutiva, deve continuare a versare le rate successive secondo i termini ordinari (30 giugno 2020 e 30 giugno 2021).
Qualora invece il contribuente voglia procedere ad una nuova rivalutazione, determinando il valore dei beni al 1° luglio 2020, potrà beneficiare delle disposizioni previste dall’articolo 137 del Decreto Rilancio. In tal caso, dovrà far redigere una nuova perizia giurata entro il prossimo 15 novembre e procedere al versamento dell’imposta in un’unica rata entro il 15 novembre 2020, oppure in tre rate annuali di pari importo la prima delle quali dovrà comunque essere versata sempre entro il 15 novembre, con applicazione degli interessi del 3% sulle due rate seguenti.
Recupero dell’imposta già versata
In tal caso, se la rivalutazione ha ad oggetto gli stessi beni, il contribuente potrà detrarre dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione, l’imposta sostitutiva già precedentemente versata, oppure chiederne il rimborso. Ciò è infatti previsto dall’articolo 7, comma 2, lettere ee) ed ff) del D.L. n. 70/2011.
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