Dalle bozze del Decreto interministeriale, con il quale vengono definiti i requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi relativi alla riqualificazione energetica, emerge una precisazione che sembra accomunare l’imprenditore agricolo individuale alle “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni”.
Superbonus 110%
Il D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020, ha istituito il nuovo superbonus del 110% per interventi di riqualificazione energetica e sismica.
Dalla lettura del comma 9, lettera b), dell’articolo 119, del D.L. 34/2020, sembrava che, tra i soggetti che potessero “liberamente” beneficiare delle detrazioni per gli interventi ammessi, vi fossero le persone fisiche con esclusione di quelle che operavano nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Tale generica indicazione appariva legata ad un concetto “civilistico”, pertanto, a nulla rilevava il tipo di reddito prodotto dal soggetto “persona fisica” che sosteneva le spese per gli interventi agevolabili.
In base al comma 1, lett. a) della bozza del Decreto, che sarà pubblicato entro breve in Gazzetta Ufficiale, il riferimento per qualificare il soggetto pare invece riconducibile al fatto che lo stesso sia o meno titolare di reddito d’impresa.
In base a questa lettura, gli imprenditori agricoli che svolgono esclusivamente attività agricole, nei limiti dell’articolo 32 del TUIR, essendo titolari di redditi fondiari e non di redditi d’impresa, dovrebbero essere parificati alle persone fisiche ai fini della disciplina delle detrazioni per interventi di riqualificazione degli immobili.
Tornando al comma 9, lett. b), del citato articolo 119, occorre quindi considerare gli imprenditori agricoli individuali che svolgono le attività di coltivazione del fondo, allevamento, silvicoltura e le attività connesse relative alla produzione dei beni elencati nel D.M. 13 febbraio 2015, entro i limiti dell’art. 32 del TUIR, tra i soggetti che possono effettuare gli interventi di efficientamento energetico di cui ai punti da 1 a 3, comma 1, dello stesso articolo, su di un massimo di due unità immobiliari.
Se si sposa questa interpretazione, visto che il punto 15-bis dell’art. 119 indica che “le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”, pare che all’imprenditore agricolo sia data la possibilità di fruire del super bonus in maniera ampia, purché su immobili aventi una classificazione diversa da quelli indicati nel punto 15-bis.
Pertanto, se il testo definitivo del Decreto corrisponderà alla bozza ora in circolazione, sembra possano aprirsi orizzonti per gli imprenditori agricoli migliorativi rispetto allo spirito di un provvedimento che pareva, invece, voler agevolare il rilancio del settore edile attraverso interventi volti al miglioramento degli edifici abitativi.
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