L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 239 del 3 agosto 2020, offre una panoramica delle condizioni in base alle quali è concesso il differimento della fatturazione, in relazione alle cessioni di beni con prezzo da determinare.
Di regola, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto IVA, le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili, cosicché la fatturazione deve avvenire:
- entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (fattura immediata);
- entro il 15° giorno del mese successivo nel caso di cessioni di beni per le quali è stato emesso un documento di trasporto (o altro documento equivalente), nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un determinato soggetto (fattura differita).
La seconda parte del 1° comma dell’art. 6 precisa, inoltre, che “tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, [...], si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”.
Il presupposto per il differimento dei termini entro i quali emettere la fattura, in deroga alle disposizioni dell’articolo 21, del D.P.R. n. 633/1972, è rappresentato dall’articolo 1 del D.M. 15/11/1975, ossia deve trattarsi di “cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione”.
In presenza di tali circostanze, la fattura potrà essere emessa entro il mese successivo a quello in cui gli elementi necessari alla definizione del prezzo siano noti o il prezzo sia comunque determinato.
Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che il termine entro il quale il prezzo deve essere stabilito non può essere indeterminato o aleatorio. In tal caso, non trovano applicazione le deroghe previste dal D.M. 15/11/1975 e l’emissione della fattura segue pertanto i termini ordinari sopra descritti.
Il caso
L’impresa che ha richiesto il parere dell’Agenzia delle Entrate opera nel settore della lavorazione del marmo e della pietra e, precisamente, vende strumenti di taglio. L’azienda aveva l’intento di applicare un prezzo differenziato, sulla base della resa di taglio, in relazione ai diversi materiali sui quali le imprese clienti utilizzano gli strumenti ceduti (fili diamantati). Il prezzo dei beni ceduti avrebbe dovuto essere commisurato alla qualità ed alla composizione del materiale effettivamente tagliato.
Il contratto tra cedente e cessionario prevede il trasferimento dei rischi e dei benefici al cessionario già alla cessione del prodotto, restando invece incerto il valore del corrispettivo dovuto, in quanto determinato a consuntivo sulla base dalla resa effettiva sul materiale tagliato.
Per la tipologia di attività svolta dai clienti, tenendo conto della normale usura dei fili diamantati, l’istante ipotizzava che per ogni cessione il prezzo definitivo fosse determinabile nell’arco di alcuni mesi, ma tale termine avrebbe potuto oscillare in funzione delle variabili legate all’attività svolta dal cliente (quantità e tipologia del materiale tagliato).
Secondo l’istante, tranne nell’ipotesi della previsione di un importo fisso, da integrare alla definizione del prezzo finale e del pagamento di acconti, nel caso di specie si sarebbero potute applicare le disposizioni previste dal D.M. 15/11/1975.
Le risposte
Secondo l’Agenzia questa modalità di determinazione del prezzo non consente l’applicazione delle deroghe previste dal D.M. del 1975, non essendo possibile determinare con certezza il momento in cui il prezzo sarà determinato: pertanto, la cessione dei beni deve seguire i termini ordinari previsti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972.
Inoltre, l’Agenzia ha fornito indicazioni anche sull’inquadramento di questa fattispecie di contratto ai fini delle imposte IRES, per quanto concerne la definizione dei ricavi che, nel caso di specie, originano dai principi contabili nazionali.
In particolare, in tema di crediti, il Principio Contabile OIC 15 indica che “i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni è stato completato;
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: … (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi”.
Inoltre, in base a quanto previsto al paragrafo 60 dell’OIC 29, devono essere recepiti nei valori di bilancio i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, “…quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza” (di cui alla lettera a del paragrafo 59).
A detta dell’istante, dal momento in cui l’azienda consegna il filo diamantato al cliente decorrono da uno a tre mesi fino al suo effettivo montaggio ed utilizzo, dopodiché, entro un mese, il filo si usura. Pertanto, prevedendo che un filo consegnato a dicembre, entro e non oltre il mese di aprile consenta di determinare il corrispondente prezzo, l’impresa sarà nelle condizioni di applicare quanto indicato al paragrafo 60 dell’OIC 29, ossia il fatto che debbano essere recepiti nei valori in bilancio i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio di cui alla lett. a) del paragrafo 59.
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