Scompare dall’ultima bozza del Decreto Agosto la riforma dell’articolo 26 del Decreto IVA, che avrebbe dovuto consentire di anticipare il recupero dell’IVA in relazione alle operazioni in sofferenza. Tale intervento, viene ancora una volta rinviato, nonostante l’impennata delle casistiche sia significativamente aumentata a causa dell’effetto COVID-19. Si è persa un’occasione per sanare un’anomalia della normativa nazionale già oggetto di “richiami” da parte della Corte di Giustizia Europea.
Nei giorni scorsi era stata diffusa una bozza del Decreto Agosto che prevedeva, all’articolo 90, la riesumazione del comma 4 dell’art. 26, già abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 dall’art. 1, comma 567, lett. d), della L. 11 dicembre 2016, n. 232, a cui si aggiungevano inoltre nuovi elementi correttivi.
Il provvedimento contenuto nella bozza avrebbe introdotto la possibilità per il contribuente di emettere una nota di credito anche nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, anche parziale, da parte del committente o cessionario:
- a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
- in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Stando alle modifiche proposte, in presenza di procedure concorsuali, non si sarebbe dovuto più attendere la loro conclusione per l’emissione della nota di credito ma in tali casi, decorsi sei mesi dalla data di scadenza del pagamento, il contribuente avrebbe potuto emettere il documento e dedurre l’IVA nel corrispondente periodo d’imposta. Non solo, qualora i crediti fossero stati di modesta entità, le note di credito avrebbero potuto essere emesse decorsi sei mesi dal temine di pagamento, senza dover intraprendere altre azioni.
Recupero semplificato per le operazioni di modesta entità
Per l’individuazione delle imprese di grandi dimensioni, la norma rimandava al comma 10, art. 27 della Legge n. 185/2008. Pertanto, occorreva fare riferimento al volume d’affari o ai ricavi dell’impresa che era originariamente fissato in 300 milioni di euro e che, entro il 31 dicembre 2011, avrebbe essere diminuito fino a 100 milioni di euro con appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2009, tale limite è stato ridotto a 200 milioni di euro e, con il successivo provvedimento del 20 dicembre 2010, a partire dal 2011, è stato fissato in 150 milioni di euro.
Pertanto, solo per le aziende con volume d’affari o ricavi superiori a 150 milioni di euro si prevedeva la possibilità di considerare crediti di modesta entità quelli il cui valore non sia superiore a 5.000 euro. Per tutte le altre imprese, il limite era ridotto a 2.500 euro.
La nuova disposizione proposta, in buona sostanza, tendeva a rendere coerente la disciplina IVA della rettifica dell’IVA, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, con quanto disposto dall’articolo 101, comma 5, del TUIR in tema di riconoscimento delle perdite, salvo per l’ipotesi di prescrizione del credito e della cancellazione dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Inoltre, il Decreto Agosto interveniva integrando anche il comma 5, dell’art. 26, del D.P.R. 633/1972 con cui era previsto che il cessionario (o il committente), ricevuta la nota di variazione in diminuzione, non avrebbe dovuto procedere ad una nota di variazione in aumento solamente nell’ipotesi di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a), invece nelle altre ipotesi di mancato pagamento egli sarebbe stato tenuto a rendersi debitore dell’imposta recuperata dall’emittente nella misura in cui abbia, a suo tempo, esercitato il diritto alla detrazione sull’IVA riportata nella fattura originaria.
Infine, la disposizione, ora scomparsa, prevedeva che qualunque incasso successivo in favore del contribuente per la medesima operazione, avrebbe dovuto formare oggetto di una variazione in aumento.
Conclusioni
Ancora una volta si è persa l’occasione di trovare una soluzione ad un problema per il quale, da anni, imprese e professionisti aspettano una soluzione in linea con i principi della normativa IVA. Speriamo che il Legislatore possa riprendere questo tema non appena riprenderanno i lavori, dopo la pausa ferragostana.
È infatti frustrante, per un contribuente, affrontare le problematiche di un cliente inadempiente (mancanza di liquidità inattesa, avvio della pratica di recupero del credito, contenzioso legale, ecc.), versare l’IVA sulle operazioni per le quali non sono stati incassate le somme dovute, senza possibilità di rientrare velocemente quantomeno del valore dell’imposta versata.
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