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L’articolo 78 del Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), interviene a supporto di alcuni particolari settori che hanno subìto effetti economici negativi, a seguito dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19. In particolare, viene prevista, per l’anno 2020, l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU per alcune categorie di immobili utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa.
Riportiamo di seguito l’elenco degli immobili che, in base al comma 1 dell’articolo 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, risultano esentati dal versamento del saldo IMU 2020, previsto per il prossimo 16 dicembre:
Al successivo comma 2 del medesimo articolo 78, si precisa che l’agevolazione, di cui all’oggetto, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Ricordiamo che l’articolo 177 del cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), aveva già previsto l’esenzione della prima rata dell’IMU per l’anno 2020, per una parte degli immobili individuati dall’articolo 78 D.L. 104/2020, tra i quali erano ricompresi gli agriturismi. Risultavano esclusi, a tale data, gli immobili riportati alle lettere d) ed e) dell’articolo 78 D.L. 104/2020 per i quali, di fatto, si è generata una diversa debenza del tributo locale.
Infatti, il comma 3 dell’articolo 78 D.L. 104/2020, ha previsto, per i soli immobili elencati alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, l’ulteriore esonero dal versamento dell’IMU per i periodi d’imposta 2021 e 2022. Anche in tale caso, l’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Da quanto sopra riportato e combinando le disposizioni degli articoli 78 del “Decreto Agosto” e 177 del “Decreto Rilancio”, riusciamo a tracciare una “mappa” delle esenzioni IMU differenziata per tipologia di immobili e per periodi d’imposta:
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ESONERO IMU 1^ E 2^ RATA 2020 |
ESONERO IMU 2^ RATA 2020 |
ESONERO IMU PERIODI D’IMPOSTA 2021 E 2022 |
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Immobili di cui alle lettere a); b) e c) comma 1 art. 78 D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (comprende immobili degli agriturismi) |
Immobili di cui alle lettere d) ed e) comma 1 art. 78 D.L. 14 agosto 2020, n. 104 |
Immobili di cui alla lettera d) comma 1 art. 78 D.L. 14 agosto 2020, n. 104 |