Con la Risposta all’interpello del 2 settembre 2020 n. 301, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, nel limite di 5,29 euro, l'indennità sostitutiva di mensa, erogata ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il badge elettronico presso gli esercizi pubblici convenzionati, chiusi a causa dell’emergenza COVID-19.
Interpello
La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate nasce da un interpello promosso da un ente pubblico che ha descritto l’impossibilità, da parte del lavoratore dipendente, di usufruire del proprio “badge elettronico”, a lui rilasciato per il consumo del pasto giornaliero, in quanto gli esercizi pubblici convenzionati risultavano chiusi al tempo dell’emergenza COVID-19. Nella fattispecie, inoltre, il “badge elettronico” riconosce un’indennità di 6 euro in quanto, rispettando le condizioni previste dalla Risoluzione Ministeriale n. 63/E del 17 maggio 2005 (verifica del tempo di utilizzo da parte del dipendente), realizza i presupposti per i quali si è in presenza della cosiddetta “mensa aziendale diffusa” e, pertanto, i corrispondenti importi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, anche oltre la soglia dei 5,29 euro. Tutto ciò premesso, l’istante ha richiesto di conoscere il trattamento fiscale riservato ad una eventuale “indennità sostitutiva della mensa”, di importo giornaliero pari ad euro 5,29, che intende riconoscere ai propri dipendenti impossibilitati all’utilizzo del “badge elettronico” di cui sopra.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
La Risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate affonda le sue radici nell’analisi dell’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, laddove viene previsto il trattamento delle indennità in oggetto. Più in particolare, l‘articolo del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29".
Con riferimento alle indennità sostitutive, la Risoluzione Ministeriale n. 41/E del 30 marzo 2000 specifica quali sono le condizioni che, contemporaneamente, devono verificarsi affinché possano essere esclusi gli importi erogati dalla formazione del reddito di lavoro dipendente:
- deve essere previsto un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto;
- deve trattarsi di addetti ad una unità produttiva (sede di lavoro);
- l’ubicazione della suddetta unità produttiva, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non deve consentire di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’indennità sostitutiva giornaliera, pari ad euro 5,29 che l’istante intende erogare ai propri dipendenti che non sono riusciti ad utilizzare il proprio “badge elettronico” causa COVID-19, possa essere ricondotta alla fattispecie prevista per gli addetti alle unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione; pertanto, l'indennità erogata non concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente, sempreché siano rispettate le condizioni previste dalla Risoluzione 41/E/2000 e più sopra specificate.
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