Continuano ad applicarsi le "modalità online" alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020.
Con l’articolo 71 comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), viene prorogato al 15 ottobre 2020 il termine ultimo per la convocazione delle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici a cui continuano ad applicarsi le disposizioni “particolari”, di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del D.L. 18/2020 determinate dall’emergenza COVID-19.
Tale proroga si evince dal combinato disposto delle disposizioni inserite nel Decreto Agosto (D.L. 104/2020), nel Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) e del D.L. 83/2020, il quale ha disposto il prolungamento dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020.
Questo ultimo Decreto (D.L. 83/2020) ha creato non pochi problemi interpretativi, in quanto, con riferimento al previsto allungamento dei termini, non richiama direttamente l’art. 106 del D.L. 18/2020, bensì il solo articolo 73, comma 4 del medesimo Decreto 18/2020, generando, di fatto, diverse ed elaborate ricostruzioni dottrinali.
L’interpretazione che ci sentiamo di “sposare” (caldeggiata da importanti esperti della materia) risulta essere maggiormente estensiva, pertanto, facendo leva sull’enunciato del comma 7 dell’articolo 106 del D.L. 18/2020, riteniamo applicabili alle convocazioni assembleari effettuate fino al 15 ottobre 2020, le disposizioni inserite nei commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
Disposizioni previste dai commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del D.L. 18/2020
Il comma 2, dell'articolo 106 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le Spa, le società in accomandita per azioni (Sapa), le Srl e le società cooperative e le mutue assicuratrici, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prevedere che:
- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Solo per le Srl, il comma 3 del medesimo articolo consente l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
I commi 4 e 5 mirano ad incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto e, in particolare, si riferiscono alle società con azioni quotate nei mercati regolamentari, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. A tal fine, tali società possono designare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, anche ove lo Statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.
Il comma 5, estende le disposizioni di cui al comma 4, anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Il comma 6, sempre dell’articolo 106 del D.L., consente anche alle banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, derogando a quanto previsto dalle disposizioni legislative e statutarie in relazione ai limiti numerici per la concessione delle deleghe, di designare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, un rappresentante che potrà esprimere un voto conforme alle istruzioni impartite dal delegante.
Per ultimo, ricordiamo che il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
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