Con il Provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta aggiornando le specifiche tecniche (Allegato A - versione 1.6) riguardanti l’emissione delle fatture elettroniche, modificando i “codici natura” nei documenti in formato XML generando, di fatto, una migliore distinzione delle fattispecie rappresentate.
Secondo quanto stabilito con il Provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020, l’utilizzo di tali modifiche è consentito a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020, anche adottando le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, mentre dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema (versione 1.6).
Prima di analizzare le modifiche apportate ai “codici natura”, definiamo, brevemente, il concetto di “esterometro”.
Esterometro
A decorrere dal periodo d'imposta 2019, a norma dell'articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
La trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente in via telematica, secondo le regole definite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018 n. 89757, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o registrazione del documento.
L'introduzione della nuova comunicazione transfrontaliera consegue all'entrata in vigore, dall'1.01.2019, dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica in formato XML, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015. L'obbligo di fatturazione elettronica era, infatti, limitato alle sole "cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato", in conformità con la decisione del Consiglio UE 16.04.2018 n. 593.
Ne discende la necessità, per l'Amministrazione Finanziaria, di venire in possesso anche dei dati relativi ad operazioni che hanno come controparti soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
Peraltro, proprio in ragione dell'entrata in vigore "congiunta" della nuova comunicazione transfrontaliera e dell'obbligo di fatturazione elettronica, è stata abolita, dal periodo d'imposta 2019, la comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. "spesometro"), la quale includeva essa stessa anche le operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Nuovi codici natura per l’esterometro
Come già detto, i nuovi codici natura interessano anche le comunicazioni riguardanti le operazioni con soggetti non residenti, le quali, a norma dell’articolo 16 comma 1-bis del D.L. 124/2019, sono passati da una temporalità mensile ad una trimestrale. Di conseguenza, i nuovi codici potranno già essere utilizzati per la presentazione dell’esterometro relativo all’ultimo trimestre 2020, da presentare entro il 31 gennaio 2021.
Prima di analizzare il nuovo dettaglio dei codici natura, ricordiamo che, secondo quanto previsto dal paragrafo 9.2 del Provvedimento n. 89757/2018, la compilazione dell’esterometro risulta facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o a fronte delle quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio. Precisiamo, inoltre, che con l'ampliamento delle “tipologie di documenti”, unitamente al maggiore dettaglio dei codici natura, sarà possibile da un lato disporre di una maggiore flessibilità nel predisporre le fatture elettroniche e, dall’altro, permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare con maggior precisione la Dichiarazione IVA precompilata.
Ad esempio, sono previsti i seguenti codici per l’integrazione della fattura:
- codice TD16: integrazione fattura a seguito di reverse charge interno;
- codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- codice TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
- codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/1972.
Da notare che, con l’utilizzo dei nuovi codici sopra riportati, sarà possibile evitare di trasmettere l'esterometro per le fatture passive estere, sia UE che extra-UE.
Ritornando alle codifiche riguardanti la “natura” delle operazioni, precisiamo che i nuovi codici hanno la funzione di rendere maggiormente dettagliata l’individuazione delle fattispecie in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi risultino ad “aliquota zero”. Più in particolare, tali circostanze si verificano qualora una delle parti non risulti residente nel territorio dello Stato.
Fino al 30 settembre 2020, veniva utilizzato il codice N2 che comprendeva tutte le operazioni “non soggette”; ora, dal 1° ottobre p.v. (facoltativamente) o dal 1° gennaio 2021 (obbligatoriamente), viene prevista la seguente differenziazione:
- codice N2.1 operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972;
- codice N2.2 operazioni non soggette - altri casi.
Relativamente alle operazioni non imponibili, in luogo del solo codice N3, opererà la seguente distinzione:
- codice N3.1 esportazioni non imponibili;
- codice N3.2 cessioni intracomunitarie non imponibili;
- codice N3.3 cessioni verso San Marino;
- codice N3.4 operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- codice N3.5 operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento;
- codice N3.6 altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.
Per quanto riguarda l’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge
ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi,
ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti), normalmente codificato tramite codice N6, la nuova impostazione ha previsto il codice N6.9 nominato “inversione contabile - altri casi.
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