Con la Risposta all’Interpello n. 385 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non opera il divieto di compensazione previsto dall’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, nel caso il contribuente abbia, a suo carico, importi iscritti a ruolo, anche superiori a 1.500 euro, riferiti ad imposte non erariali quali, ad esempio, l’IMU.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se una società, avendo determinato, in sede di Dichiarazione IVA, un credito d’imposta rispondente ai requisiti richiesti per la compensazione ex articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possa utilizzarlo, senza preclusioni, anche in presenza di un carico debitorio IMU iscritto a ruolo, a titolo provvisorio, di entità superiore a 1.500 Euro.
La Risposta dell’Amministrazione Finanziaria parte con l’esaminare il contenuto dell’articolo 31, comma 1 del Decreto Legge n. 78/2010, considerando che il divieto di compensazione si riferisce alle imposte erariali, infatti, il menzionato articolo prevede che ”a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…“.
Considerata la rilevanza della locuzione “imposte erariali”, l’Agenzia ha chiarito che, con le sue Circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell’11 marzo 2011, aveva già fornito un elenco esemplificativo volto a definire tali imposte, annoverando, tra queste, le imposte dirette tra cui anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relative alle tipologie d’imposta sopra richiamate), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.
Successivamente, a seguito dell’introduzione dell’IMU, avvenuta con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il legislatore ha riservato una quota del gettito derivante da tale imposta locale, a favore dello Stato, generando, di fatto, l’esigenza di una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, volta a stabilire la rilevanza tipologica di tale tributo. Tale presa di posizione è avvenuta con Risoluzione 2/DF del 13 dicembre 2012, laddove viene sancita la natura comunale dell’IMU, confermata anche dal fatto che le attività di accertamento, contenzioso e rimborso, sono di esclusiva spettanza dei Comuni.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, escludendo la natura erariale dell’IMU, ha consentito, alla società istante, la possibilità di procedere alla compensazione del credito IVA, pur in presenza di importi a debito, superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo, ma riguardanti l’imposta municipale (IMU).
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