Non decade dalle agevolazioni PPC la società agricola di persone che concede in comodato al socio, anch’egli imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, il terreno acquistato da meno di cinque anni.
La Risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate (n. 458 dell'8 ottobre 2020) fornisce un chiarimento atteso, e non scontato, che va ad integrare le casistiche oggetto di precedenti interpelli.
Il caso
Una società semplice agricola, avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ha proceduto all’acquisto di un terreno agricolo, beneficando delle agevolazioni PPC. La società intende concedere il terreno in comodato ad uno dei soci, avente la qualifica di coltivatore diretto, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. La società ha quindi chiesto all’Agenzia se la cessione in comodato del terreno al socio avrebbe potuto comportare la decadenza delle agevolazioni ottenute, per effetto della cessazione della conduzione da parte della società.
Le agevolazioni PPC
Le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina (PPC) sono state reintrodotte dal D.L. n. 194/2009, articolo 2, comma 4-bis, con cui è disposto che le cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli, e relative pertinenze, in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria, nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%.
La norma prevede che tali soggetti “decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.
Anche le società agricole aventi la qualifica di IAP possono avere accesso alle agevolazioni PPC in base al disposto dell’articolo 2, comma 4 del D.Lgs. n. 99/2004, in quanto tale disposizione stabilisce che “alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.
Inoltre, il successivo comma 4-bis precisa che “le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.
La Risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto il caso sottoposto dall’istante affine con quanto già chiarito in occasione della Risposta n. 455 del 2008. In tale circostanza, l’Agenzia aveva confermato il mantenimento delle agevolazioni nel caso di conferimento di un fondo, acquistato con le agevolazioni per la PPC da meno di cinque anni, in una società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto era socio accomandatario con gli altri soci (coniuge e un figlio).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il conferimento, in tale ipotesi, comportava una “riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell'attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società”. Inoltre, l’Agenzia concludeva precisando che “la conservazione dell'agevolazione tributaria in parola (...) persiste purché il coltivatore diretto (conferente) mantenga la qualità di socio accomandatario nella conferitaria e coltivi direttamente il fondo conferito”.
Anche nel caso ora prospettato, in cui il terreno è invece concesso in comodato dalla società IAP al socio coltivatore diretto, l’Agenzia ha ritenuto che, analogamente, le agevolazioni PPC non decadano “purché il coltivatore diretto, pur soggetto comodatario, continui, comunque, a mantenere la qualifica di socio nella società comodante e coltivi direttamente il fondo”.
L’Agenzia ha rilevato come, nell’ipotesi rappresentata, non vi è decadenza per il fatto che il socio a cui sarebbe stato concesso in comodato il terreno, avendo personalmente i requisiti richiesti, avrebbe potuto accedere autonomamente alle agevolazioni PPC.
La società per non decadere dalle agevolazioni dovrà comunque mantenere, almeno fino al termine del quinquennio successivo all’acquisto del terreno, la qualifica di IAP attraverso la conduzione diretta degli altri terreni in suo possesso.
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