Con la Risposta n. 485 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate, attribuendo all’emergenza sanitaria la qualifica di “evento di forza maggiore”, ha consentito il prolungamento della tempistica richiesta dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR, per potere usufruire della detrazione IRPEF collegata agli interessi passivi sui mutui ipotecari, accesi per l’acquisto dell’abitazione principale.
Come noto, infatti, tale disposizione consente al contribuente di fruire di una detrazione del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui ipotecari “contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro”. Il limite temporale di un anno aumenta a due anni nel caso l’immobile acquisito necessiti di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione o atto equivalente.
Risposta all’Interpello n. 485 del 19 ottobre 2020
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate viene, di fatto, a colmare una lacuna normativa creatasi dopo l’introduzione dell’articolo 24 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 che aveva sospeso i termini di decadenza relativi all’acquisto della prima casa, previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 e con riferimento al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, dall’articolo 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. In particolare, tale sospensione riguardava (cfr. nostra Circolare n. 504 del 16 settembre 2020):
- il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
- il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile, alienato prima di cinque anni (termine decorrente dalla data dell’alienazione avvenuta entro il lustro);
- il termine di un anno per il riacquisto, a qualsiasi titolo, di un nuovo immobile per il quale siano previste le condizioni agevolative riservate alla “prima casa” già usufruite in precedenza (credito d’imposta).
Tuttavia, tale norma sospensiva, avendo carattere eccezionale, si riferiva solamente alle disposizioni agevolative in materia di imposta di registro, pertanto, non poteva essere interpretata in modo estensivo.
L’Interpello promosso dall’istante, ha consentito all’Agenzia delle Entrate di definire un principio alquanto importante che identifica l’emergenza epidemiologica come un evento di forza maggiore, determinante un impedimento oggettivo non prevedibile che ostacola l’adempimento dell’obbligazione.
Grazie a tale premessa è possibile escludere la decadenza dal beneficio della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1 lettera b) del TUIR, laddove, a causa di provvedimenti emergenziali, si siano limitati gli spostamenti delle persone rendendo, di fatto, impossibili attività propedeutiche alla costituzione dell’abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
Considerato, pertanto, che i DPCM allora vigenti avevano bloccato l’attività nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 2 giugno 2020, il contribuente che non abbia potuto osservare la prescrizione dell’anno (articolo 15, comma, 1 lettera b) del TUIR) per causa di “forza maggiore”, potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata del blocco delle attività, che risulta essere pari a 101 giorni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA