In occasione di “Telefisco 110%” tenutosi lo scorso 27 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di rispondere a numerosi quesiti riguardanti il superbonus del 110% e, in particolare, ha fornito precisazioni in merito alla possibilità di un contribuente che, non dichiarando reddito imponibile, chiedeva di usufruire ugualmente del beneficio, attraverso il recupero in fattura o la cessione del credito come disposto dall’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
La particolare fattispecie prospettava il caso di un soggetto che, disponendo solamente di un reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non dichiarava alcun reddito imponibile, in quanto la rendita catastale dell’immobile in questione veniva azzerata dalla corrispondente deduzione integrale prevista, a norma di legge, dall’articolo 10 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata in merito alla possibilità per tale contribuente di fruire del superbonus 110% esercitando l’opzione di cui all’articolo 121 del D.L. 34/2020, ha risposto positivamente, adducendo che il soggetto “astrattamente” poteva essere titolare della detrazione, ma che non poteva usufruirne perché il reddito derivante dal possesso dell'immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale) concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto della deduzione, di cui all'articolo 10 del TUIR, di importo pari alla rendita catastale. Pertanto, il contribuente, per beneficiare dell’agevolazione in oggetto, deve percorrere la strada dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura ovvero della cessione del credito.
Implicazioni per gli IAP e per CD
Quanto sopra affermato dall’Agenzia delle Entrate ci permette di estendere l’applicazione della disposizione agevolativa ai titolari di redditi di terreni con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD), i quali, fino al periodo d’imposta 2020, pur dichiarando i redditi dei terreni, non versano alcuna imposta a norma dell’articolo 1, comma 44, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall’articolo 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ricordiamo, infatti, che con il comma 44 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), il legislatore ha stabilito che, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.
Successivamente, intervenendo sul sopracitato comma 44 della Legge n. 232/2016, il legislatore, attraverso il comma 183 dell’art. 1 della Manovra di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), ha prorogato l’esenzione di cui trattasi anche per l’anno d’imposta 2020 stabilendo, altresì, che per l’anno d’imposta 2021 l’esenzione sarà solo parziale (50%).
Persone non titolari di reddito imponibile
In base ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato”. Ad una prima analisi, sembrerebbe che un contribuente totalmente privo di reddito non potrebbe esercitare il diritto di accedere al bonus, tuttavia, da una lettura più attenta, emerge il fatto che la persona fisica residente in Italia, a cui si riferisce l’Agenzia, non risulta soggetto fiscalmente passivo nel territorio dello Stato, in quanto l’abitazione in cui vive è detenuta attraverso un contratto di affitto o comodato.
La stessa Agenzia, con la Risposta ad Interpello n. 486 del 19 ottobre 2020, ha precisato che l’istante, pur non producendo in Italia redditi da lavoro, quale proprietario assieme alla moglie della casa di abitazione, risulta essere titolare del relativo reddito fondiario. Ne consegue che essendo titolare di un reddito in Italia e, quindi, soggetto fiscalmente passivo, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, può accedere al superbonus e, in mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, può optare per la fruizione del superbonus in una delle modalità alternative alla detrazione diretta, a norma dell'articolo 121 del Decreto Rilancio.
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