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L’Agenzia delle Entrate ha precisato, durante la manifestazione “Telefisco 110%” del 27 ottobre, che, nell’ambito dell’agevolazione “bonus facciate”, le caratteristiche di isolamento termico, per i lavori iniziati dopo il 7 ottobre 2020, dovranno rifarsi agli standard riportati nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, n. 159844.
Precisiamo che l’inizio lavori potrà essere certificato dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica, prevista dall’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Come noto, la Legge n. 160/2019 ha introdotto una particolare agevolazione (detrazione dall’imposta lorda pari al 90%) riguardante le spese sostenute nell’anno 2020 riferite ad interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B, ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Inoltre, il legislatore ha precisato che, nel caso tali interventi non prevedano solo la mera pulitura o tinteggiatura, ma comportino anche un miglioramento termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono essere rispettati determinati requisiti tecnici di isolamento, originariamente individuati dal D.M. 26 giugno 2015 e per quanto riguarda la trasmittanza termica, dal D.M. 11 marzo 2008.
Pertanto, il contribuente, volendo procedere alla coibentazione del proprio edificio, doveva riferirsi ai parametri tecnici riportati nei sopracitati Decreti, considerando, inoltre, che, secondo quanto riportato nella Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito precise indicazioni di comportamento che risultavano ulteriormente “stringenti”.
Infatti, in tale occasione, l’Agenzia aveva specificato che, ai fini del "bonus facciate", occorreva, comunque, che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare fossero quelli inferiori tra quelli indicati nell’allegato B alla tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 "requisiti minimi".
Durante la diretta di “Telefisco 110%” dello scorso 27 ottobre, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di intervenire nuovamente sulla materia di cui all’oggetto, precisando, in primo luogo, che i requisiti tecnici cui fare riferimento per la realizzazione del “cappotto termico” sono quelli riportati nell’allegato E al Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, il quale diviene, di fatto, la nuova fonte di riferimento per le prestazioni energetiche degli interventi agevolati (superbonus, ecobonus, bonus facciate).
Ricordiamo, inoltre, che il rispetto dei requisiti di isolamento termico, certificato da asseverazione redatta da un tecnico secondo le indicazioni fornite dal Decreto, dovrà essere trasmessa all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori.
In secondo luogo, non avendo il bonus facciate alcun limite massimo di spesa, è stato precisato che l’asseverazione di congruità delle spese sostenute rispetto ai massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento non è richiesta, in quanto la stessa riguarda i soli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Per ultimo, precisiamo che le nuove disposizioni riferite ai requisiti di isolamento termico riguardano i lavori iniziati dopo l’entrata in vigore del Decreto 6 agosto 2020, il quale, essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020 e, quindi, entrato di fatto in vigore il 6 ottobre 2020, comporta che la prima data successiva a quest’ultima sia il 7 ottobre 2020.