A seguito della Risposta ad interpello n. 538 del 9 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti tra i quali evidenziamo, in primis, la possibilità di fruire del sismabonus 110% in caso di unità strumentale agricola originaria, convertita in residenziale a seguito di intervento di riduzione del rischio sismico.
Essendo la domanda dell’istante alquanto articolata, l’Amministrazione Finanziaria ha potuto esprimersi anche su altre problematiche che interessano il bonus facciate, le asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati e la determinazione della quota S.A.L. ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Per meglio comprendere le soluzioni fornite dall’Agenzia, ripercorriamo brevemente la fattispecie presentata dal contribuente.
Caso sottoposto ad Interpello
L’istanza avanzata dal contribuente parte dall’assunto consistente nel recupero di una unità immobiliare accatastata in categoria C/2, previamente adibita a stalla/ricovero attrezzi agricoli e fienile. Tale recupero, da terminarsi entro il 31 dicembre 2021, si realizza attraverso lavori di ristrutturazione con cambio d’uso in residenziale e miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio con una riduzione, asseverata da professionista abilitato, di almeno due classi.
In aggiunta a ciò, su un lato della facciata esterna dell’edificio vengono effettuati interventi di risanamento e restauro conservativo che, seppur non influenti in termini di recupero energetico, determinano miglioramenti in termini di decoro urbano.
Alla luce di quanto sopra, l’istante chiede:
- se può beneficiare del superbonus per le spese relative alla riduzione del rischio sismico, avendo previsto per l’edificio C/2 il cambio di destinazione d’uso in residenziale;
- se per i lavori sulla facciata si possa richiedere il “bonus facciate”, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico;
- quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono certificare ad ogni SAL;
- come calcolare la percentuale del 30% dei predetti S.A.L. in base a quanto stabilito dall’articolo 121, comma 1-bis del Decreto Legge 34/2020.
Superbonus - sismabonus
Nell’inquadrare la fattispecie proposta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate rimanda al contenuto degli articoli 16 del Decreto Legge 63/2013 e 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, ove vengono definiti, in termini generali, gli interventi ammessi al cosiddetto “sismabonus”; inoltre, a tal fine, l’Agenzia ricorda che, con la sua Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, ha affermato, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su immobili residenziali e relative pertinenze, che è possibile “fruire della detrazione in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo". Tale principio è applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al superbonus; di conseguenza, è possibile fruire della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche nell'ipotesi prospettata di cambio di destinazione d'uso in abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo risulti chiaramente tale cambio e sempreché l'immobile non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 ovvero A/9 per le unità immobiliari “non aperte al pubblico”.
Bonus facciate
Con riferimento alla domanda riguardante l’intervento di risanamento e restauro conservativo su una parte della facciata esterna dell’edificio, l’Amministrazione Finanziaria ha tenuto a precisare che, con la sua Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, erano già stati forniti chiarimenti in merito agli interventi ammessi a godere dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge 160/2019. In particolare, il bonus facciate spetta agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, compresi quelli non influenti dal punto di vista termico o che non interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Con riferimento alla possibilità di cumulare i benefici derivanti dall’applicazione del superbonus con il bonus facciate, l’Agenzia segue l’impostazione già fornita nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, laddove ha sostenuto che, nel caso ricorressero possibili sovrapposizioni negli ambiti oggettivi di applicazione delle agevolazioni, il contribuente poteva avvalersi, per le medesime spese, di una sola di queste agevolazioni, rispettandone specificamente gli adempimenti previsti.
Nel caso specifico, il limite di spesa complessivo (96.000 euro) potrebbe ricomprendere anche le spese sostenute per interventi edilizi necessari alla ristrutturazione di cui trattasi, tra le quali potrebbero rientrare quelle riconducibili al rifacimento della facciata dell’edificio.
Tuttavia, se fosse possibile ricondurre gli interventi sul medesimo immobile a diverse specie agevolabili, il limite massimo di spesa ammessa alle detrazioni corrispondenti sarebbe la risultante della somma degli importi previsti per ciascun intervento. Logicamente, per dare valore ad una tale interpretazione, risulterebbe fondamentale tenere distinte contabilizzazioni delle spese e rispettare gli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.
Pertanto, nell’ipotesi che gli interventi sulla facciata risultino totalmente autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso, sarà possibile fruire della separazione delle agevolazioni. L’onere di fornire adeguata dimostrazione dell’autonomia degli interventi effettuati, la contabilizzazione distinta delle spese ad essi riconducibili ed ogni altro adempimento richiesto, graverà totalmente sul contribuente.
Asseverazione
Come noto, per potere accedere alla detrazione, gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato, al fine di attestare la corrispondenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative. In particolare, per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto, l’articolo 119, comma 13, lettera b) del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), riferendosi alla riduzione del rischio sismico ammesso al superbonus, stabilisce che l’efficacia degli interventi realizzati deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati dovranno attestare, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In base al comma 13-bis del medesimo articolo 119, l'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni S.A.L. sulla base delle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 121 del D.L. 34/2020. Tra le condizioni e i limiti previsti dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, troviamo quelli descritti dal suo comma 1-bis (introdotto in sede di conversione in Legge) che riferendosi allo stato avanzamento lavori testualmente recita: “per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento”.
Per quanto riguarda, infine, la determinazione della congruità delle spese riguardanti gli interventi di riduzione del rischio sismico, anche con riferimento ad ogni stato avanzamento lavori, considerato che il Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 non contiene alcuna indicazione in merito, i professionisti incaricati effettueranno le loro valutazioni sulla base dei prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, nei listini ufficiali o nei listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, in mancanza, faranno riferimento ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Calcolo della percentuale del 30% dei S.A.L.
Come già evidenziato, il comma 1-bis dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, ha fissato in due la soglia massima di S.A.L. per i quali il contribuente può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
La stessa disposizione stabilisce che ciascun stato di avanzamento lavori non possa risultare inferiore al 30% dell’intervento complessivo, pertanto, diversamente da quanto suggerito dall’istante, per definire il raggiungimento di tale soglia minima, non si deve considerare il limite di spesa ammesso al beneficio (96.000 euro), bensì l’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento stimato in fase di progetto.
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