Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’articolo 7 del D.L. 149/2020 ha previsto la sospensione dei termini per alcuni versamenti in scadenza nel mese di novembre, in favore delle attività maggiormente penalizzate dai provvedimenti che sono stati attuati per il contenimento della pandemia. Vediamo di seguito quali sono i soggetti che potranno rinviare i versamenti al 16 marzo 2021 ed eventualmente beneficiare anche della rateizzazione, che fa slittare il saldo al 16 giugno 2021.
Il comma 1 dell’articolo 7 individua tre categorie di soggetti che potranno beneficiare della proroga:
Si ricorda che, a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:
Per queste tipologie di soggetti sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, nonché delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate dai sostituti d’imposta.
Inoltre, sono sospesi i versamenti dell’IVA che scadono nel mese di novembre. Pertanto, sono sospesi:
I versamenti sospesi potranno essere versati entro il 16 marzo 2021, potendo anche optare per una rateizzazione ripartendo gli importi dovuti fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali andrà effettuata il 16 marzo 2021 (le seguenti 16/4, 16/05 e 16/06). In ogni caso, non sono dovuti interessi o sanzioni.
Lunedì 16 novembre scade anche la terza rata dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. L’articolo 16 del D.L. 137/2020 ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali relativi al mese di novembre, esclusa la componente INAIL, per i datori di lavoro delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di birra e vino.
L’esonero interessa anche i contributi previdenziali dovuti da CD e IAP in scadenza il 16 novembre 2020, limitatamente alla quota di un dodicesimo dei contributi annuali dovuti ed escludendo la quota infortuni che, invece, dovrà essere versata per intero.
Cosicché i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli potranno decurtare dalla rata in scadenza lunedì la quota di un dodicesimo dei contributi annuali dovuti, escludendo da tale conteggio la voce “6 - Infortuni”.
Nei casi in cui siano intervenute delle variazioni dei soggetti iscritti (nuove iscrizioni, cancellazioni), il calcolo della quota da escludere dal versamento dovrà essere proporzionalmente ridefinito in base ai mesi di effettiva contribuzione.