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L’Agenzia delle Entrate Lombardia ha chiarito, con apposito Interpello, che i beni strumentali nuovi impiegati per produrre energia elettrica, anche se interconnessi, non sono soggetti a credito Industria 4.0.
I chiarimenti arrivano dall’Amministrazione Finanziaria della Lombardia che, nell’Interpello n. 904-1257/2020, si è espressa in merito all’applicazione del credito di imposta ex art. 1, comma 184 e seguenti, Legge 160/2019, all’acquisto di macchinari (caricatori, miscelatori, pompe di miscelazione delle biomasse, ecc.) che interagivano nel ciclo di trasformazione delle biomasse agricole per la produzione di biogas, le quali a loro volta alimentavano un motore che produceva energia elettrica.
Sul punto, l’Ufficio argomenta affermando che, nel caso in esame, i beni strumentali soddisfacevano i requisiti di interconnessione e di interazione con sistemi operativi dell’impresa agricola, in quanto gestiti da remoto, ma, escludendo il motore destinato alla produzione di energia, gli altri macchinari avevano la funzione di trasformare le biomasse agricole in biogas e questo è considerato un processo di trasformazione di materia prime, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e gestito tramite sensori ad azionamento.
Le argomentazioni riportate nella risposta all’Interpello prendono spunto dai principi riportati nella Circolare 4/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, in materia di iperammortamento, in cui venivano escluse dall’agevolazione tutte le soluzioni finalizzate alla produzione di energia da qualunque fonte.
Secondo l’Amministrazione, dunque, l’impianto deve essere assunto nella sua interezza e non è possibile scomporre la componente dei macchinari che provvedono alla trasformazione delle biomasse in biogas dal motore che produce l’energia.
Nonostante i richiami alla Circolare 4/E/2017, è opportuno sottolineare che l'ambito normativo sia ora diverso; infatti, il comma 192 della Legge 160/2019 dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto, tenendo conto anche della neutralità fiscale della agevolazione.
Dal tenore letterale della norma, a differenza di quanto sostenuto dall’Ufficio, sembra che il vero problema sia valutare se gli eventuali incentivi percepiti dai produttori di energia elettrica da fonti agroforestali fossero compatibili con questa agevolazione di natura fiscale.