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Massima attenzione per i soggetti che hanno presentato istanza a valere sui benefici previsti dalla disposizione meglio nota come superbonus 110%, qualora i lavori siano stati avviati prima del 1° luglio 2020.
Il motivo dell’attenzione risiede nel fatto che, al ricorrere di tale fattispecie, l’ENEA procederà ad una capillare verifica della corrispondenza documentale delle domande presentate, potendo effettuare anche accessi e sopralluoghi presso gli edifici oggetto degli interventi agevolati.
Tra le molteplici domande riguardanti l’applicazione del superbonus del 110%, ricorre spesso quella riferita al caso di lavori che, seppure ammissibili per proprie caratteristiche oggettive, risultano iniziati antecedentemente al 1° luglio 2020.
Nelle FAQ pubblicate sul sito dell’ENEA, aggiornate ad ottobre 2020 e condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Entrate, troviamo una risposta che ci permette di affermare alcuni principi fondamentali per i soggetti fruitori del superbonus 110%:
La risposta fornita dall’ENEA, trae origine dall’analisi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ove si afferma che “la detrazione di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.
Pertanto, la disposizione pone l’accento sul fatto che la detrazione del 110% potrà applicarsi solamente sulle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, non risultando rilevante il fatto che i lavori siano iniziati anche in data precedente al 1° luglio 2020.
Dalle affermazioni più sopra riportate si desume che, all’agevolazione di cui trattasi, si applica il principio di cassa e, quindi, al fine di individuare il periodo agevolato, non assume rilevanza la data di emissione delle fatture da parte della ditta incaricata di eseguire i lavori.
Resta inteso che, anche con riferimento a lavori avviati successivamente al 1° luglio 2020, qualora risultino versati acconti anteriormente a tale data, tali pagamenti non consentiranno di beneficiare della detrazione al 110%, che spetterà limitatamente ai pagamenti successivi, purché effettuati entro il 31 dicembre 2021.
Quale ultimo principio contenuto nella risposta fornita dall’ENEA nella FAQ di ottobre scorso, ricordiamo che la documentazione da produrre deve riferirsi solamente agli interventi aventi una data di inizio lavori decorrente dal 1° luglio 2020.
In primo luogo, precisiamo che l’ENEA procederà ad effettuare le sue verifiche, adottando un principio discriminante alquanto evidente. Infatti, saranno utilizzati criteri di selezione che distinguono due principali categorie:
Relativamente alla fattispecie 1), le procedure amministrative di controllo effettuate dall’ENEA saranno pressoché totalitarie, mentre, con riferimento alla fattispecie 2), verranno effettuate verifiche a campione secondo il limite minimo del 5% delle asseverazioni presentate sul portale ENEA.
Normalmente, le verifiche consisteranno in richieste di tipo documentale, che potranno anche risultare incrementali rispetto a quelle già presentate sul portale. Non sono da escludersi accessi e sopralluoghi presso l’immobile oggetto di intervento in quanto l’ENEA, in qualità di Pubblico Ufficiale, potrà avvalersi della collaborazione di personale qualificato in grado di effettuare i controlli in situ.
Le procedure amministrative di controllo sono disciplinate in modo dettagliato nel Decreto del Ministero allo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 che richiama, in quanto compatibili, i controlli in materia di riqualificazione energetica già espressi nel Decreto MISE dell’11 maggio 2018.
Relativamente alle verifiche delle istanze per interventi edilizi avviati a partire dal 1° luglio 2020, si precisa che, oltre a selezionare solamente un campione delle medesime, si concentreranno maggiormente su quelle che avranno evidenziato un maggiore importo soggetto a potenziale detrazione, nonché evidenzino maggiori criticità rispetto i requisiti di accesso al contributo.
Nel caso vengano richieste (tramite PEC o lettera raccomandata) ulteriori documenti ai fini della verifica, ai soggetti saranno concessi trenta giorni per adempiere alla richiesta medesima, mentre per garantire al contribuente la preparazione di una eventuale verifica in situ, la richiesta, sempre tramite PEC o lettera raccomandata, dovrà pervenire al beneficiario, almeno quindici giorni prima della data prevista per l’accesso.
Come specificato più sopra, i controlli possono risultare di due specie:
Nel primo caso, l’esito negativo della verifica potrà essere la risultante di una carenza nella documentazione presentata, ovvero della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, mentre, relativamente al secondo caso, si possono riscontrare difformità tra quanto eseguito e quanto contenuto nella documentazione trasmessa ad ENEA, ovvero possono sorgere difficoltà legate al fatto che il contribuente metta in atto comportamenti che ostacolino le attività di verifica in situ.
Al ricorrere di tali ipotesi negative, ENEA trasmetterà all’Agenzia delle Entrate le sue valutazioni, sulla base delle quali potranno prendere avvio procedure di revoca dei benefici fiscali correlati.
Per quanto riguarda le sanzioni che ENEA può comminare, l’articolo 6 del Decreto asseverazioni (Decreto MISE 6 agosto 2020), stabilisce che, ai tecnici che hanno sottoscritto ed asseverato attestazioni rivelatisi infedeli a seguito delle verifiche effettuate, saranno applicate sanzioni amministrative che andranno da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione infedele resa, ferme restando le sanzioni di carattere penale ove il fatto costituisca reato.