Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In tema di bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sui lavori strettamente connessi a quello principale, con la Risposta all’Interpello n. 520 del 3 novembre 2020.
Il caso prospettato è quello di un contribuente che intende effettuare un intervento di isolamento "a cappotto" su tutti i prospetti di un edificio composto da due unità immobiliari di sua proprietà e, per fare in modo che non si crei un ponte termico tra parete e copertura, deve anche eseguire l’isolamento dello sporto di gronda.
Oltre a tale intervento principale, il lavoro comporta ulteriori interventi aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, la sostituzione dei davanzali e lo spostamento/sostituzione delle tende da sole avvolgibili.
Il contribuente intende sapere se le spese relative agli ulteriori interventi da ultimo indicati rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. bonus facciate).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge n. 160/2019 e dalla Circolare n. 2/2020, sono ammesse al bonus facciate solo:
Rimangono escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame le spese sostenute per il rifacimento delle facciate interne, in particolare se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
L’Amministrazione, dopo aver chiarito tale aspetto, ricorda che i contribuenti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti possono optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In alternativa, i contribuenti possono direttamente cedere la detrazione a questi soggetti con la possibilità, per questi ultimi, di successiva cessione.