Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la recente Risposta n. 551/2020, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esaminare gli effetti della decadenza dalle agevolazioni PPC di cui all’art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, confermando l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 9% in caso di cessione di terreni da coltivare, effettuata prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto.
Il caso esaminato dall’Amministrazione Finanziaria riguarda un imprenditore agricolo professionale (IAP), che nel 2018 ha acquistato dei terreni agricoli beneficiando dell’imposta di registro nella misura dell’1% (e delle ipocatastali in misura fissa) e che, a seguito della crisi del mercato agroalimentare, si trova ora costretto alla rivendita degli stessi.
Il contribuente ha quindi proposto un’istanza di Interpello all’Agenzia delle Entrate, chiedendo se a seguito della decadenza dall’agevolazione trovi applicazione l’imposta di registro con aliquota del 9%.
Richiamando la Risposta all’istanza di Consulenza Giuridica n. 7/2020, ove era stato precisato che, in mancanza della richiesta di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, per il trasferimento di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e IAP, trova applicazione l’imposta di registro del 9%, prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR), l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta anche nell’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni PPC a seguito della cessione dei terreni effettuata prima del decorso dei cinque anni dalla stipula del relativo atto di acquisto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la decadenza delle agevolazioni in esame non fa venir meno in capo al contribuente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, potendosi dunque applicare l’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro dovuta sull’originario atto di acquisto dei terreni.
In definitiva, l’aliquota del 15% prevista dell’art. 1, comma 3, della tariffa, parte prima, allegata al TUR, trova applicazione solo per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli IAP.