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Con la Sentenza n. 881/09/2020 depositata il 18 settembre u.s. presso la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, si è espresso un principio secondo il quale la produzione di energia elettrica generata da risorse agroforestali è attività agricola connessa che può usufruire della franchigia determinata dalla produzione propria.
La fattispecie esaminata dalla Commissione Tributaria Regionale riguardava il caso di un’impresa agricola, operante nell’attività di produzione di foraggio e allevamento di bovini da latte, che svolgeva come attività connessa anche la produzione di energia elettrica da biogas.
Il contribuente, producendo in proprio energia elettrica da biomassa in quantità pari al 36,09% del totale, a seguito di avviso di accertamento, presentava dichiarazione integrativa considerando reddito agrario il 72,16% della produzione totale (36,09 produzione propria + 36,07 franchigia), in quanto risultante dal calcolo comprendente la franchigia, secondo quanto espresso nella Circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, e solo il 27,84% soggetto a reddito d’impresa.
Grazie alla Sentenza in oggetto, viene confermato il principio secondo il quale, stante la soggettività dell’imprenditore agricolo e la presenza di un reddito agrario, risulti fondamentale analizzare il requisito della cosiddetta prevalenza. Pertanto, partendo dal presupposto che per legge (articolo 1, comma 423 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266), “la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario”, ne deriva che la tassazione su base catastale potrà essere applicata nel rispetto del requisito della prevalenza.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio giudicante ha stabilito che le casistiche su cui basare le proprie valutazioni possano sostanzialmente riassumersi come segue:
Nel caso di specie, pertanto, essendo l’energia prodotta in proprio pari al 36,09%, risulta giustificata la richiesta del contribuente che intende effettuare un ravvedimento operoso solo per la quota pari al 27,84% dell’energia prodotta, in quanto la restante parte, pari al 72,16%, comprensiva della franchigia (36,09 + 36,07), viene assorbita dal reddito agrario.
Per ultimo, il Collegio, attraverso il suo pronunciamento, afferma un principio assai importante grazie al quale viene stabilito che risulta ininfluente il fatto che il criterio di prevalenza, basato sulla franchigia, venga inserito in circolari o provvedimenti ministeriali (come richiedeva l’Ufficio), in quanto trattasi di criterio stabilito per Legge.