Con la Consulenza Giuridica n. 910-1/2020, la Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul requisito della regolarità urbanistica degli immobili, per la fruizione della detrazione fiscale del 110% di cui all’art. 119, D.L. 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio”, riconosciuta, tra l’altro, per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
La Consulenza Giuridica n. 910-1/2020
Il Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Ancona ha chiesto una consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate, circa l'interpretazione dell'art. 16-bis, TUIR, ed il suo rapporto con la nuova detrazione del 110%, introdotta dal Decreto “Crescita”, per talune spese sostenute nel periodo 01/07/2020 - 31/12/2021.
Nell’istanza, il Collegio dei geometri ha evidenziato che, per fruire della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis, TUIR, sugli interventi di ristrutturazione edilizia, è richiesta la regolarità, sotto il profilo amministrativo, dei lavori eseguiti sull’immobile.
Infatti, qualora l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle procedure di controllo indicate dal D.M. 41/1998, riscontri l’esecuzione di opere edilizie difformi rispetto a quelle comunicate dal contribuente in fase di inizio lavori (a mezzo SCIA, DIA, CILA, ecc.), procede a disconoscere il beneficio fiscale, recuperando a tassazione la detrazione indebitamente fruita e applicando le relative sanzioni.
Qualora la normativa edilizia applicabile non richieda alcuna comunicazione abilitativa per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolabili, ossia in presenza di opere di edilizia libera di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 222/2016, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e attesti che gli interventi effettuati rientrano tra quelli agevolabili.
Sulla base di tali premesse, il Collegio dei geometri ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se può essere disconosciuta la detrazione fiscale in caso di esecuzione, su un immobile oggetto di domanda di condono edilizio ma non ancora sanato, di interventi di edilizia libera, per i quali è richiesta soltanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Sul punto, la Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora non siano necessarie le preventive autorizzazioni edilizie e gli interventi da realizzare siano riconducibili nell'ambito dell’edilizia libera e tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR, il contribuente può fruire della detrazione fiscale, giacché non può ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell'agevolazione la circostanza che per l'immobile non sia ancora conclusa la procedura del condono edilizio, specie considerando che nella fattispecie proposta l'agevolazione non riguarda le spese relative agli interventi ricompresi nel medesimo condono.
Di conseguenza, la detrazione del 110% può essere chiesta anche per gli immobili in corso di sanatoria, producendo l’autocertificazione indicante la data di inizio lavori e la tipologia degli interventi agevolabili realizzati.
L’Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello richiesto (ad esempio, una DIA invece di una concessione edilizia), non preclude il riconoscimento della detrazione fiscale qualora il contribuente richieda una sanatoria (e la trasmetta all'Amministrazione finanziaria). Invece, la realizzazione di interventi difformi dal titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, determina la decadenza dal beneficio fiscale, poiché si tratta di opere non sanabili.
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