In materia di credito di imposta per Industria 4.0, dall’analisi della bozza della Legge di Bilancio 2021 emerge che chi investe già da oggi, e fino al 31 dicembre 2021, avrà agevolazioni più alte rispetto a chi aspetterà a farlo.
Dalla lettura del documento si evince che il Governo intende concedere una proroga pluriennale delle misure per utilizzare il credito di imposta previsto per le imprese che investono in macchinari, software, formazione, ricerca e sviluppo e innovazione.
Tra le novità introdotte dall’art. 185 della bozza di Legge c’è anche l'allargamento delle spese ammissibili: infatti, oltre al costo dei dipendenti in formazione o docenti, sono ammissibili al credito di imposta anche altre spese dirette per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori. Le novità, in questo caso, sono riconosciute nell'ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).
Nella bozza varata dall'esecutivo emergono due aspetti da valutare attentamente:
- chi investe entro il 31 dicembre 2020 avrà maggiori vantaggi rispetto a chi effettuerà gli acquisti dall’anno 2021;
- l’utilizzo dei benefici passa a tre anni per i beni Industria 4.0 (ex iperammortamento) e scende a un anno per i beni ordinari (ex superammortamento).
Tipologia di investimento
I soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A della Legge 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, potranno beneficiare di un credito di imposta pari a:
- 10% del costo, se effettuano l’investimento a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022, se entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto);
- 6% del costo, se effettuano l’investimento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto).
I soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A della Legge 232/2016, se l’investimento è effettuato a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022, se entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto), potranno beneficiare di un credito di imposta pari a:
- 50% del costo su investimenti inferiori a 2,5 milioni;
- 30% del costo su investimenti compresi tra 2,5 milioni e 10 milioni;
- 10% del costo su investimenti superiori a 10 milioni fino ad un massimo di 20 milioni.
Se, invece, l’investimento è effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto), potranno beneficiare di un credito di imposta pari a:
- 40% del costo su investimenti inferiori a 2,5 milioni;
- 20% del costo su investimenti compresi tra 2,5 milioni e 10 milioni;
- 10% del costo su investimenti superiori a 10 milioni fino ad un massimo di 20 milioni, se effettuano l’investimento a decorrere.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti che effettuano investimenti in beni indicati nell’allegato B della Legge 232/2016, nel periodo che decorre dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto il credito di imposta nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle novità proposte.
TIPOLOGIA INVESTIMENTO |
PERIODO INVESTIMENTO* |
CREDITO DI IMPOSTA |
Investimenti in beni diversi da quelli indicati nell’allegato A |
Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 |
10% |
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
6% |
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Investimenti in beni indicati nell’allegato A |
Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 |
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Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
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Investimenti in beni indicati nell’allegato B |
Dal 16/11/2020 al 31/12/2022 |
20% su investimenti < 1 milione |
*I beni strumentali ordinati entro il 31 dicembre di ciascun anno possono essere consegnati anche successivamente; anche se non sono consegnati entro il 31 dicembre, infatti, sono comunque agevolabili se gli ordini sono accompagnati da un acconto pari ad almeno il 20% della spesa e se sono consegnati entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Utilizzo del credito
Per quanto riguarda l’acquisto di per i beni Industria 4.0, la percentuale del credito di imposta sale al 50%, ma l'utilizzo del contributo è subordinato al rilascio di una perizia o dell'attestazione che riporti la data di interconnessione dei beni al sistema di gestione aziendale. L'utilizzo può essere fatto in tre anni (in precedenza gli anni erano cinque).
Per l’acquisto di beni ordinari, il credito d'imposta è fruibile dalla data di realizzazione dell'investimento (coincidente con la consegna del bene o con la data di collaudo). L'utilizzo può avvenire in un anno e la percentuale del credito di imposta sale al 10%.
A prescindere dall’effettiva entrata in vigore delle nuove percentuali del credito d’imposta (è difficile ipotizzare una retroattività), per il settore agricolo la riduzione delle annualità entro le quali si potrà utilizzare il credito d’imposta potrebbe rappresentare una limitazione alla piena fruizione del credito stesso.
Occorrerà attendere il testo definitivo della Legge per comprendere se possano esservi dei correttivi anche su questo aspetto.
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