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In tema di detrazioni fiscali legate al mondo dell’edilizia, sono state dette molte cose, specialmente con l’avvento delle recenti disposizioni riguardanti il superbonus, il sismabonus, l’ecobonus, il bonus facciate e quant’altro, previsti dall’ordinamento legislativo allo scopo di rilanciare e sostenere un settore strategicamente importante per la nostra economia.
Al fine di garantirne un ricorso diffuso da parte dei contribuenti, è stata, tra l’altro, inserita una particolare disposizione a carattere trasversale (articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n 34), che (per le spese 2020 e 2021) consente a coloro che risultino incapienti, per requisiti soggettivi od oggettivi, di fruire ugualmente della detrazione d’imposta correlata al particolare intervento effettuato, esercitando l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi.
Parallelamente alla fattispecie più sopra riportata, esiste una realtà che comprende tutti coloro che, avendone la possibilità, decidono di sfruttare direttamente la detrazione risultante dalla misura agevolativa, e non dimentichiamo anche coloro i quali, avendo già sostenuto negli anni precedenti spese per le quali hanno già maturato il diritto alla detrazione (non ceduta se ed in quanto possibile), non possono fare altro che riutilizzarla nelle dichiarazioni dei redditi.
Per tali ultime categorie di contribuenti, si può presentare il dubbio legato alla determinazione della sorte che subirà la detrazione d’imposta non ancora interamente fruita, nel caso intervenga la vendita dell’immobile oggetto dell’agevolazione tributaria o il trasferimento del bene in eredità o, se la detrazione viene utilizzata dal locatario, la cessazione del contratto d’affitto.
Il problema è che non esiste una chiara disposizione che riesca a disciplinare le varie fattispecie che si possono presentare, anche perché le numerose detrazioni d’imposta previste dal legislatore spesso si applicano al ricorrere di differenti condizioni sia soggettive che oggettive.
Avvalendoci dei chiarimenti espressi dal legislatore e di un recente approfondimento tracciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (n. 20/2020/T), cerchiamo di riepilogare le soluzioni per le casistiche maggiormente ricorrenti.
In primo luogo, vediamo che possono usufruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio non solamente i proprietari dell’immobile, ma anche altri soggetti:
Se l'immobile sul quale sono stati effettuati i lavori che danno diritto alla detrazione viene trasferito prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire dell'agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non ancora utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Conseguentemente, nel caso di trasferimento dell'immobile a favore di un soggetto diverso dalla persona fisica, la detrazione continuerà a permanere in capo al cedente.
Tuttavia, nel caso l’acquirente sia una società semplice, considerato che la medesima, relativamente alle imposte dirette, non è soggetto passivo d’imposta in quanto i redditi vengono imputati ai soci, anche la detrazione, salvo diversa pattuizione tra le parti, dovrebbe essere trasmessa ai singoli soci che la compongono.
Diverso è il caso del familiare convivente, il quale, al pari dell’inquilino o del comodatario, in caso di cessione dell’immobile, potrà continuare a fruire della sua quota di detrazione (Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020).
Nel caso di morte del beneficiario dell'agevolazione, la detrazione non fruita è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Tale condizione deve sussistere per tutti gli anni di imposta per i quali gli eredi intendono fruire del beneficio.
La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 non si occupa espressamente della sorte della detrazione in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'immobile o di porzione di immobile, la cui facciata è stata interessata dai lavori. Ci si deve, pertanto, interrogare in ordine alla sorte della detrazione nel caso di cessione dell'immobile da parte di un soggetto IRPEF a cessionario parimenti soggetto alla medesima imposta. In sostanza, ci si deve chiedere se operi il meccanismo di cui all'articolo 16-bis, comma 8 del TUIR, ovvero se, in assenza di apposita disciplina, la detrazione rimanga in capo al cedente.
Considerato il fatto che non esiste un esplicito riferimento al trattamento della detrazione in caso di cessione dell’immobile, viene logico supporre che l’innaturale trattamento espresso dal comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, che trasferisce, di fatto, ad altra persona la possibilità di fruire di un beneficio fiscale per spese non direttamente sostenute, non possa applicarsi alla presente fattispecie. Pertanto, con riferimento al bonus facciate, la detrazione rimane in capo al cedente.
Diverso è il caso in cui, a seguito della morte del soggetto che ha sostenuto la spesa, la detrazione non ancora fruita debba essere, necessariamente, trasmessa agli eredi quali soggetti che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al “de cuius” e, pertanto, anche nei suoi rapporti tributari.
Con riferimento alle disposizioni riguardanti il cosiddetto “superbonus 110%”, è lo stesso legislatore che si esprime per fornire una precisa indicazione sul trattamento da riservare alla detrazione in oggetto, infatti, l’articolo 9 del Decreto 6 agosto 2020 e la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, precisano che “in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Esistono, infine, altre tipologie di detrazioni (mobili, giardini, arredi) le cui regole riguardanti l’eventuale trasferimento vanno ricercate, ove possibile, all’interno delle medesime norme istitutrici. Un esempio per tutti può essere fatto in relazione al bonus mobili, laddove viene precisato, dalla Circolare 17/E del 24 aprile 2015, che la detrazione per l’acquisto di mobili, seppure presuppone la fruizione della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, risulta godere di una sua specifica autonomia che non prevede il trasferimento della stessa. Quindi, in caso di cessione dell’immobile resta in capo al cedente, mentre in caso di successione la detrazione si perde e non viene trasferita agli eredi.