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Con il Decreto Ristori sono state introdotte disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario e, con il Decreto Direttoriale n. RR 46 dell’11 novembre scorso, sono state disposte le regole tecnico-operative.
L’art. 27 del D.L. 137/2020 ha previsto che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, a meno che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
In tal caso, previa autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, lo svolgimento delle udienze potrà avvenire con modalità telematiche.
È il caso di chiarire che non tutte le udienze verranno trattate telematicamente, poiché lo stesso art. 27 precisa che le udienze e le camere di consiglio possono svolgersi anche solo “parzialmente” da remoto, dovendosi tener conto delle dotazioni informatiche della giustizia tributaria e dei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.
L’autorizzazione del Presidente della Commissione dovrà avvenire mediante decreto motivato, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
Sul punto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato, l’11 novembre scorso, il Decreto Direttoriale n. RR 46 con cui il ha precisato le regole tecnico-operative da seguire.
Innanzitutto, è stato stabilito che, in fase di prima attuazione, il programma informatico utilizzato per lo svolgimento delle udienze da remoto è Skype for Business. In ogni caso, il collegamento da remoto dovrà essere effettuato “tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, affinché i dati siano trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità cui fa riferimento anche il SIGIT per il processo telematico.
La partecipazione all’udienza avverrà a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto in grado di assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
Ai sensi dell’art. 16-bis D.Lgs. 546/1992 viene comunicata alle parti, tramite PEC, la decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza.
Sempre a mezzo PEC, l’ufficio di segreteria della Commissione Tributaria invia alle parti, prima dell’udienza, una comunicazione contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il link non è cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.
Sul punto, occorre ricordare che il Ministero dell’Economia e delle Finanza, con Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, aveva chiarito che, nel caso dei contribuenti privi di assistenza tecnica (controversie di valore fino a 3.000 euro), il collegamento audiovisivo presso il domicilio del contribuente che si difende personalmente può essere garantito solo qualora lo stesso abbia optato per le modalità telematiche nel processo tributario.
Il verbale di udienza viene redatto come documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal Giudice monocratico e dal Segretario dell’udienza.
Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il Segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.