Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con l’articolo 9 del Disegno di Legge di Bilancio 2021, il legislatore intende modificare il disposto dell’articolo 6, comma 2 del Decreto Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella Legge 15 giugno 2002, n. 112, prevedendo, per le cooperative, la riduzione al 12,5% (ad oggi è il 26%) della ritenuta d’imposta applicabile ai soci, persone fisiche, che aumentano il capitale sociale attraverso l’utilizzo dei “ristorni”.
La riduzione è soggetta al rispetto di determinate condizioni che di seguito riassumiamo:
Il secondo comma dell’articolo 9 del Disegno di Legge di cui all’oggetto, riserva l’applicazione della ritenuta ridotta, con le medesime modalità e termini, anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Legge (1° gennaio 2021), in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
Il “ristorno” è l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la mutualità, cioè si compendia il vantaggio economico per il socio, commisurato al grado di partecipazione di questi alla vita ed attività della cooperativa.
La Legge n. 112 del 15 giugno 2002, evidenzia l’istituto del “ristorno” come forma di agevolazione per il socio, oltre che di abbattimento del reddito imponibile IRES per la cooperativa.
Le cooperative, in caso di positivi risultati di gestione, potranno restituire ai propri soci determinate somme di denaro, realizzando, pertanto, in modo migliore, il proprio scopo mutualistico a beneficio dei soci stessi.
Tali somme costituiranno una voce di costo per la cooperativa, deducibile ai fini delle imposte dirette (reddito imponibile della cooperativa) e non configureranno, se correttamente determinate, distribuzione surrettizia di utili o di patrimonio ai soci.
La Legge prevede, al fine di incentivare la capitalizzazione e, quindi, il rafforzamento patrimoniale della società, che tutti o parte dei ristorni determinati ed attribuiti ai soci (senza alcun limite percentuale o di valore) possano essere inviati ad incremento delle quote di capitale precedentemente sottoscritte e versate dai soci, in alternativa all’immediata liquidazione degli stessi.
Tali incrementi del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e del valore della produzione netta dei soci (IRAP). Tali somme, se imponibili, al momento della loro attribuzione ai soci, sono soggette a ritenuta alla fonte che, sino ad oggi, risultava essere pari al 26%. Tale tassazione veniva applicata al socio all’atto del recesso o quando la cooperativa veniva sciolta, diversamente, la nuova norma introdotta dal DDL, prevede la facoltà di applicare la ritenuta del 12,5% al momento della scelta di capitalizzare il ristorno in sede di assemblea che approva il bilancio.
Così facendo il socio, seppure tassato anticipatamente, risulterà libero da adempimenti all’atto della restituzione futura del suo capitale.
Ricordiamo, per ultimo, che la ritenuta d’imposta si applica solo nel caso in cui i ristorni capitalizzati risultino imponibili per i soci (es. cooperative di lavoro, cooperative che operano con le imprese), mentre le cooperative agricole o di consumo, nei confronti dei soci che rientrano nel reddito agrario, non dovranno applicare la ritenuta d’imposta anche se gli eventuali ristorni dovessero essere capitalizzati.