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Rinvio generalizzato al 10 dicembre 2020 per gli acconti fiscali in scadenza il 30 novembre 2020; per alcune categorie di contribuenti, invece, al ricorrere di determinate condizioni, lo slittamento potrà arrivare fino al 30 aprile 2021.
Con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 81 del 30 novembre 2020, sono state anticipate le misure urgenti che saranno inserite nel Decreto Ristori-quater, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In primo luogo, viene confermata la “mini proroga” generalizzata, al 10 dicembre 2020, del versamento della seconda (o unica) rata d’acconto delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) e dell’IRAP e di tutto quanto in scadenza al 30 novembre 2020; pertanto, anche le imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, la cedolare secca sugli affitti, le addizionali, l’IVIE, l’IVAFE ed i contributi previdenziali da versare in acconto. Stesse considerazioni valgono per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.
Oltre alla proroga generalizzata, viene ulteriormente confermato il più ampio slittamento al 30 aprile 2021 del termine di versamento del secondo acconto, per alcune categorie di contribuenti, i quali dovranno effettuare alcune valutazioni preventive.
Ci riferiamo in particolare a quei soggetti (anche non ISA), esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che, nel periodo d’imposta 2019, hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, e che hanno subìto, nel primo semestre 2020, una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso parametro riferito al primo semestre 2019. Tali contribuenti, infatti, potranno procedere al versamento della seconda o unica rata d’acconto (redditi e IRAP) entro il prossimo 30 aprile 2021.
Un’altra categoria di contribuenti che potrà beneficiare del più ampio periodo di proroga (30 aprile 2021), è quella delle imprese e dei lavoratori autonomi (anche non ISA) che operano nei settori economici individuati dai codici ATECO compresi negli allegati 1 e 2 al Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (integrati a norma dell’articolo 1, comma 2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti all’interno delle zone arancioni. Per tale categoria di soggetti non rilevano né il requisito riguardante il limite dei ricavi o compensi (50 milioni) né risulterà necessario effettuare alcuna valutazione circa la diminuzione del fatturato semestrale.
Non risulta ancora espressa la valutazione, per tali ultimi soggetti, del periodo durante il quale si debba verificare il colore della Regione in cui operano; logica vorrebbe che l’individuazione temporale prescinda dal fatto che la Regione sia stata rossa o arancione al 30 novembre o al 10 dicembre, rilevando, come discriminante, che quantomeno lo sia stata in precedenza.
Ricordiamo che, al ricorrere dei requisiti descritti, la proroga al 30 aprile 2021 potrà applicarsi anche ai soci delle società “trasparenti”.
In capo ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscali che non rientrano tra le categorie di contribuenti già esaminate in precedenza e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, l’articolo 98 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 aveva già previsto lo slittamento temporale al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte dirette e dell’IRAP, dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Stesso differimento è previsto per i contribuenti che operano adottando il regime forfettario o di vantaggio e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti, aventi i requisiti ISA. Ricordiamo che anche per tali soggetti è richiesto il rispetto del requisito riferito alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020, rispetto allo stesso valore del 2019, di almeno il 33%.
Un ulteriore vantaggio, che è possibile riscontrare dal differimento della seconda rata d’acconto, risiede nel fatto che il contribuente potrà calcolare l’importo dovuto sulla base del criterio previsionale, parametrando l’imposta dovuta a quanto effettivamente fatturato nell’anno 2020.
In aggiunta a quanto sopra, ricordiamo che, con riferimento all’IRAP, l’articolo 24 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, aveva previsto la cancellazione del versamento del primo acconto, obbligando il contribuente, in sede di acconto successivo, ad un conteggio virtuale che tenesse conto del primo acconto figurativo. Lo slittamento al 30 aprile, pertanto, consentirà al contribuente di calcolare l’importo corretto pari al minore tra quello calcolato con il metodo storico e quello previsionale che risulterà, così, ampiamente determinabile.