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In tema di tributi locali, il Comune può avere la competenza alla riscossione, disciplinando le modalità di esazione e anche di rateazione delle somme dovute, in seguito a notifica di atti impositivi. Tra i requisiti per la rateizzazione vi è la carenza di liquidità.
In tal senso, si è espresso il Dipartimento delle Finanze del MEF con la Risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020, in cui si afferma che “poiché la riscossione e conseguentemente anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente”.
Sul tema delle rateizzazioni, è concesso all’ente locale di individuare le regole per concedere dilazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria (per esempio TARI, IMU, TARES, TARSU, ecc.), in genere derivanti da avvisi di accertamento, iscrizione in ruoli ordinari o iscrizione in ruoli con riscossione coattiva.
Regola principale è che il contribuente debba trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà rappresentata da tutto ciò che comporta una provvisoria carenza di liquidità finanziaria. Si considerano cause ostative al regolare adempimento tributario, a titolo meramente esemplificativo:
In assenza di regolamentazione da parte del Comune, l'art. 1, commi 796-802 della Legge di Bilancio 2020 disciplina la dilazione del pagamento delle somme dovute. In particolare, su richiesta del debitore, l'ente concede la rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Genericamente la domanda del contribuente dovrà indicare:
Sulle somme versate si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta del contribuente. Le rate, nello specifico, seguono i seguenti scaglioni:
Nel caso in cui vi sia un mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive, si decade dal beneficio e l’importo residuo dovuto è immediatamente e riscuotibile in unica soluzione.