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Il D.L. n. 157/2020, c.d. Decreto “Ristori-quater”, è intervenuto sulla disciplina della dilazione delle somme dovute all’Agente della riscossione di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, introducendo alcune novità favorevoli ai contribuenti.
In particolare, il provvedimento prevede una nuova proroga, dal 10/12/2020 al 1/3/2021, del termine di versamento delle rate 2020 delle definizioni agevolate.
La proroga riguarda le definizioni agevolate disciplinate dall’art. 3, D.L. n. 119/2018 (rottamazione dei ruoli), dall’art. 5, D.L. n. 119/2018 (rottamazione ruoli risorse proprie della UE e IVA all’importazione) e dall’art. 1, comma 190, Legge n. 145/2018 (c.d. procedura di saldo e stralcio degli omessi pagamenti).
Tuttavia, le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriori dilazioni ed è espressamente previsto che alla scadenza del 1/3/2021 non sia applicabile il periodo di tolleranza di cinque giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018. Di conseguenza, qualora il versamento sia effettuato dopo il 1.3.2021, lo stesso è acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perde i benefici della definizione agevolata.
Il Decreto “Ristori-quater” dispone, inoltre, che alle richieste di dilazione presentate dal 30.11.2020 (data di entrata in vigore del Decreto) al 31/12/2021, il limite di importo oltre il quale occorre attestare, esibendo l’ISEE o i dati di bilancio, di versare in un temporaneo stato di difficoltà, sia elevato dagli attuali € 60.000 a € 100.000.
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DEBITI FINO A € 100.000 |
DEBITI SUPERIORI A € 100.000 |
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La rateizzazione richiede solo la presentazione dell’istanza, nella quale si dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica |
La rateizzazione richiede la dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (presentando l’ISEE o, per le imprese, allegando alla domanda il prospetto con la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice alfa, e l’ultimo bilancio) |
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La rateizzazione può essere richiesta fino a un massimo di settantadue rate mensili (a rate costanti o crescenti). In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla responsabilità del contribuente, il piano di rateazione può essere aumentato fino a centoventi rate mensili. |
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Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto “Ristori-quater”, a seguito della presentazione della domanda di rateazione (e fino all’eventuale rigetto della stessa o dell’eventuale decadenza dalla dilazione), sono sospesi i termini di prescrizione o decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Tuttavia, con l’inserimento del nuovo comma 1-quater 1 nell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, è ora previsto che non possa essere concessa la dilazione delle somme oggetto della verifica effettuata ai sensi dell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 (tale norma prevede che le Amministrazioni Pubbliche, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento), se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione.
Il pagamento della prima rata del piano determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, sempre che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Relativamente alle istanze presentate entro il 31/12/2021, è poi previsto che la decadenza dalla rateazione si realizzi a seguito dell’omesso versamento di dieci rate (contro le cinque ordinariamente previste).
A favore dei debitori che sono incorsi nella decadenza da un piano di dilazione prima del 8/3/2020 (data di avvio della sospensione dei pagamenti), è previsto che, per le istanze presentate entro il 31/12/2021, la concessione della nuova rateazione non sia subordinata all’integrale pagamento delle rate scadute.
Da ultimo, anche i debitori decaduti dalle prime due edizioni della rottamazione disciplinate dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 148/2017, alla data del 31/12/2019, possono presentare, senza che sia previsto alcun termine, una nuova richiesta di rateazione.