L’art. 9, D.L. n. 157/2020, c.d. Decreto “Ristori-quater”, ha introdotto una nuova indennità una tantum dell’importo di € 1.000, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica in corso.
La disposizione, in particolare, prevede il riconoscimento (automatico) di un’ulteriore indennità di € 1.000 ai lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità concessa dall’art. 15, D.L. n. 137/2020, ossia:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali (appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali);
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
I lavoratori autonomi e dipendenti non beneficiari del bonus riconosciuto dal Decreto “Ristori”, possono invece richiedere l’erogazione dell’indennizzo previsto dal nuovo Decreto “Ristori-quater”. Si tratta, in particolare, dei:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo, a condizione che non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI;
- lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, a condizione che non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020;
- lavoratori autonomi privi di Partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali, a condizione che non abbiano un contratto in essere alla data del 30/11/2020 e che risultino iscritti, alla data del 17/3/2020, alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dall’attività superiore a € 5.000, titolari di Partita IVA attiva e iscritti, alla data del 30/11/2020, esclusivamente alla Gestione separata INPS.
Ai fini dell’erogazione del contributo, i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi privi di Partita IVA e gli incaricati alle vendite a domicilio, alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo, non devono essere inoltre titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione.
La nuova indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- titolarità, nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Da ultimo, l’indennità in esame è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno trenta contributi giornalieri versati al Fondo dal 1/1/2019 al 30/11/2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
- con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1/1/2019 al 30/11/2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
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