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Entro il prossimo 16/12/2020, i contribuenti che non beneficiano delle esclusioni introdotte dai Decreti emanati per contrastare gli effetti economici negativi determinati dalla pandemia in corso, devono versare la seconda rata IMU 2020.
Dal versamento, in particolare, sono esentati gli immobili:
Salvo che per gli immobili di cui ai punti a) e c), l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU opera a condizione che i soggetti d’imposta siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Sul punto si evidenzia che, al fine di estendere l’esonero agli immobili detenuti in leasing, l’art. 8, D.L. n. 157/2020, c.d. Decreto “Ristori-quater”, ha precisato che le suddette esenzioni si applicano ai soggetti passivi IMU.
Ai fini del versamento del saldo occorre considerare che lo stesso deve essere effettuato a conguaglio di quanto dovuto per il 2020, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito del MEF (la prima rata IMU 2020, infatti, è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019).
Qualora, a seguito delle proroghe concesse, le delibere comunali di diversificazione delle aliquote siano pubblicate sul sito ministeriale entro il 31/1/2021, occorre versare l’eventuale differenza, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 28/2/2021.
Da ultimo si evidenzia che, qualora siano intervenute variazioni rispetto all’anno precedente, occorre presentare la dichiarazione IMU. Entro il prossimo 31/12/2020, deve essere presentata la dichiarazione IMU 2019.