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Il criterio dettato dall'articolo 4, lettera a), TUIR, risulta del tutto coerente con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53, Costituzione, in quanto, dovendosi ritenere che ciascun coniuge, oltre a essere comproprietario dei beni che producono reddito, possa disporre anche della metà dei frutti dei beni, e quindi dei redditi, deve anche ritenersi che ciascun coniuge sia titolare della capacità contributiva riconducibile al 50% del reddito che deriva dai beni che fanno parte della comunione legale. Anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 4, lettera a), TUIR, risulta in linea con il principio della capacità contributiva, poiché stabilisce che il criterio dell'imputazione ripartita non opera per i redditi che derivano dall'attività separata, professionale o imprenditoriale, di ciascun coniuge; infatti, i proventi di questa attività separata sono imputati al coniuge che esercita quell'attività, in perfetta coerenza con quanto dispone l'articolo 177, comma 1, lettera c), c.c., secondo il quale i frutti dell'attività separata appartengono alla comunione de residuo, il che comporta che gli stessi diventeranno oggetto di condivisione da parte dei coniugi solo al momento in cui si scioglierà la comunione, se non consumati; ciò significa che, quando si verificherà lo scioglimento della comunione e qualora dovessero far parte della comunione de residuo i redditi dell'attività separata del coniuge, già tassati in capo a questi, l'imputazione di tali frutti all'altro coniuge, per la sua quota di comunione de residuo, sarà atto che non avrà rilevanza dal punto di vista reddituale, ma dovrà essere inquadrato tra gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale. Da quanto detto discende che, nel caso di cessione dell'azienda, il reddito prodotto da quest'ultima, ivi compresa la plusvalenza che si origina, qualora il cedente perda la qualifica di imprenditore, non costituisce reddito d'impresa, come tale imputabile al solo cedente, ma reddito diverso ai fini IRPEF (articolo 67, TUIR), che non può essere tassato per intero in capo al solo cedente, ma deve essere imputato per metà a ciascuno dei coniugi, atteso che entrambi i coniugi sono titolari del bene per l'intero, a nulla rilevando che l'impresa sia individuale, ossia gestita da uno solo dei coniugi.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione