Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La cessione di un terreno, ricevuto in donazione, non suscettibile di utilizzazione edificatoria effettuata da un imprenditore agricolo, ha dato modo all’Agenzia delle Entrate di esaminare la rilevanza fiscale dell’operazione effettuata sotto il profilo delle imposte dirette (imposte sul reddito) ed indirette (IVA, imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni).
Con la Risposta all’Interpello n. 561 del 27 novembre 2020, l’Agenzia ha analizzato una articolata fattispecie presentata da un imprenditore agricolo che, dopo avere ricevuto in donazione dal padre un complesso aziendale agricolo, ne rivende una parte, debitamente frazionata, ad una persona fisica non imprenditore agricolo.
L’esame del caso in oggetto necessita di una attenta verifica delle implicazioni fiscali correlate alla successione degli eventi che hanno caratterizzato l’operazione, a partire dalla donazione, alla parcellazione dei terreni, per arrivare al piano urbanistico comunale ed alla successiva cessione di una quota dei medesimi.
Al fine di rendere maggiormente intelligibile la Risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, analizziamo singolarmente le implicazioni tributarie nei diversi ambiti impositivi, fornendo, nel contempo, l’illustrazione del caso sottoposto ad esame.
Il caso proposto dall’istante origina dalla donazione, ricevuta dal padre, di un complesso aziendale agricolo comprendente terreni coltivati a frutteto e a prato. Per tale motivo, secondo le disposizioni riportate nell’articolo 3, comma 4-ter del Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, non sono soggetti all'imposta, tuttavia, affinché tale beneficio possa rendersi applicabile, è necessario che, all’atto della donazione, venga rilasciata dall’avente causa apposita dichiarazione che attesti la volontà di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o di detenerne il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Sulla base di tali premesse, il fatto che il donatario effettui una cessione di una porzione dei terreni facenti parte dell’azienda agricola, non inficia, a parere dell’Agenzia, il mantenimento dell’agevolazione originariamente fruita, a condizione che l’istante continui l’esercizio dell’attività imprenditoriale con la restante parte del complesso aziendale, ricevuto in donazione.
Solamente il mancato rispetto dell’impegno assunto “ab origine” comporterebbe la decadenza dal beneficio concesso e la conseguente restituzione dell’imposta non versata, con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
Per definire correttamente la tassazione indiretta da applicare alla cessione del terreno, risulta fondamentale stabilire se, per esso, ricorre la qualifica di area suscettibile di utilizzazione edificatoria, nel qual caso ricorrerebbe l’imposizione ordinaria ai fini IVA in quanto l’articolo 2, comma 3 lettera c) del D.P.R. 633/1972, prevede l’esclusione impositiva per i soli casi di cessione aventi ad oggetto terreni non edificabili.
Precisiamo inoltre che, in base al comma 2 dell’articolo 36 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, un’area viene considerata fabbricabile se risulta utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Tale impostazione è stata ulteriormente avvalorata dalla Risoluzione n. 460 del 2008, ove viene attribuita rilevanza fiscale alla semplice adozione del piano regolatore da parte del Comune, ancor prima dell’approvazione dello stesso da parte della Regione.
Con riferimento al caso in esame, l’istante ha presentato il piano di frazionamento dei terreni approvato dall’Ufficio Catastale, dal quale si desume che la particella oggetto di cessione, in base alla dichiarazione urbanistica rilasciata dal Comune, la qualifica come: “in parte maggiore come zona di verde agricolo ed in parte più piccola come zona di verde pubblico”; di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha escluso, per il caso di specie, il rinvenimento della natura edificabile del terreno ceduto. Inoltre, la cessione viene effettuata nei confronti di persona fisica non imprenditore agricolo.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la fattispecie esaminata rientra, a pieno titolo, all’interno del dispositivo previsto all’articolo 1, Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 131/1986 ove viene considerato che “se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, la cessione dovrà essere assoggettata ad imposta di registro nella misura pari al 15%.
Per ultimo, l’istante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale con riferimento alle imposte sui redditi, per verificare se la cessione della particella di terreno potesse generare o meno plusvalenza tassabile considerato il fatto che il padre, donante del terreno, ha detenuto il complesso agricolo prima della donazione per un periodo superiore a cinque anni.
La Risposta dell’Agenzia, collegandosi a quanto previsto all’articolo 67, comma 1 lettera b) del TUIR, sulle basi anche delle considerazioni più sopra riportate, ha confermato che, trovandoci nella fattispecie di cessione di un’area non suscettibile di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, nonché trattandosi di area ricevuta per donazione da parte di donante a sua volta proprietario della stessa per un periodo superiore a cinque anni, non ricorrono i presupposti per la formazione di plusvalenza alcuna.