Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Oltre al rinvio della seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e dell’IRAP, il D.L. n. 157/2020, c.d. Decreto “Ristori-quater”, prevede anche il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, a favore dei soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre.
In particolare, l’art. 2, D.L. n. 157/2020, prevede che possano beneficiare della sospensione dei versamenti in esame, i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, indicati nella seguente tabella.
|
I beneficiari della proroga dei versamenti |
|
Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, con ricavi o compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019. |
|
Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, che hanno avviato l’attività dopo il 30/11/2019. |
|
Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese dall’art. 1, DPCM 3/11/2020 (tra cui, ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi e scommesse, sale da ballo, discoteche, ecc.). |
|
Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle zone arancioni o rosse, come individuate alla data del 26/11/2020 dalle apposite Ordinanze del Ministero della Salute. |
|
Soggetti che esercitano le attività economiche di cui all’allegato 2, D.L. n. 149/2020 (come integrato dal D.L. n. 154/2020), o che esercitano attività alberghiere, di agenzie di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle zone rosse, come individuate alla data del 26/11/2020 dalle apposite Ordinanze del Ministero della Salute. |
|
Alla data del 26/11/2020, rientravano nelle zone arancioni le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia; nelle zone rosse, invece, rientravano le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano. |
La proroga riguarda i versamenti in scadenza nel mese di dicembre, relativi alle imposte e ai contributi di seguito riepilogati.
|
I versamenti prorogati |
|
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle addizionali regionali e comunali IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta (in scadenza il 16/12/2020). |
|
IVA dovuta per il mese di novembre 2020 da parte dei soggetti mensili (in scadenza il 16/12/2020) e acconto IVA 2020 (in scadenza il 28/12/2020). |
|
Contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS, ma esclusi i premi INAIL (in scadenza il 16/12/2020). |
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
L’art. 5, D.L. n. 157/2020, prevede che il versamento del saldo PREU relativo:
e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 (settembre - ottobre), sia effettuato con le seguenti modalità: