Il Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 ha introdotto nuovi criteri di classificazione dei debitori in default, ossia inadempienti a un’obbligazione verso la banca, assai più stringenti rispetto a quelli sinora adottati dagli intermediari creditizi italiani.
In particolare, a decorrere dall’1/1/2021, è prevista l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano, per oltre novanta giorni consecutivi:
- arretrati di pagamento d’importo superiore a 500 euro;
- che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.
Per le persone fisiche e le PMI con esposizioni nei confronti della stessa banca, di ammontare complessivamente inferiore ad un milione di euro, l’importo rilevante è ridotto a euro 100.
È previsto, inoltre, che le imprese non possano più impiegare i margini ancora disponibili sulle altre loro linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere con la stessa banca ed evitare di essere classificate in default.
La classificazione dell’impresa in stato di inadempienza, anche in relazione ad un solo finanziamento, può quindi determinare il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca, con gravi ripercussioni sulla possibilità di accesso al credito.
Tuttavia, per le PMI con esposizione complessiva inferiore a un milione di euro, è previsto che le banche possano applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.
La classificazione in stato di default può anche riverberarsi sulle imprese collegate, da legami di controllo o di natura economica, a quelle considerate inadempienti, qualora esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.
Il debitore classificato in stato di default da una banca può inoltre essere classificato inadempiente anche da tutte le altre banche e intermediari finanziari (comprese le società di leasing) appartenenti al medesimo gruppo societario, ancorché il debitore non presenti esposizioni in arretrato verso queste ultime.
Diviene quindi indispensabile rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, al fine di evitare la segnalazione di default alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e il conseguente avvio delle azioni di recupero dell’intermediario finanziario; la segnalazione tra “i cattivi pagatori”, infatti, preclude o, comunque, limita fortemente la possibilità di accesso a nuovo credito.
Sul punto, si sottolinea che per uscire dal default devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa in stato di inadempienza. Nel corso di questo periodo la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell’impresa, potendola riclassificare in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia della stessa sia effettivo e permanente.
Alle imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie, la banca può tuttavia concedere la modifica dei termini e delle condizioni contrattuali, nonché il rifinanziamento totale o parziale del debito, al fine di evitare la segnalazione di default.
Da ultimo si evidenzia che la Banca d’Italia può prevedere, almeno per le banche dalla stessa vigilate (ossia quelle che non hanno una rilevanza europea), l’incremento dall’1% al 2,5% della soglia di rilevanza ai fini della classificazione in default.
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