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La Legge di Bilancio dello scorso anno, trasformando i precedenti incentivi del superammortamento e iperammortamento in un credito d’imposta, ha reso applicabili le finalità del Piano nazionale Impresa 4.0 anche al settore agricolo. Molte aziende agricole hanno deciso di effettuare investimenti in nuovi beni strumentali, confidando di beneficiare del credito d’imposta ma, entro fine anno, occorre anche avere le “carte in regola”.
A prescindere dalla riedizione dell’incentivo, prevista dalla nuova Legge di Bilancio, ci sono ancora pochi giorni per verificare i requisiti richiesti per poter beneficiare del credito d’imposta già dal mese di gennaio 2021.
Per beneficiare del nuovo incentivo le imprese sono tenute ad effettuare investimenti per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) di nuovi beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Per espressa previsione normativa (comma 185), gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
È bene ricordare che, ai sensi del comma 196, il credito d’imposta non si applica agli investimenti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, l’ordine risultava accettato dal fornitore ed era stato effettuato il pagamento di acconti nella misura non inferiore al 20%. Tali investimenti potranno accedere ai precedenti incentivi del super e iperammortamento.
Il comma 195 prevede che “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.
Inoltre, al fine di beneficiare del credito d’imposta, è richiesto che:
In alternativa ai suddetti documenti, necessari per ottenere il maggior credito d’imposta, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia o l’attestato di conformità potranno essere sostituti da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa, riportante la dichiarazione che i beni rispondono ai requisiti di cui ai predetti allegati A e B, nonché dell’avvenuta interconnessione (quest’ultima condizione, qualora si avverasse nel 2020, potrà essere validata con una ulteriore dichiarazione).
Qualora il bene sia stato acquistato ed entrato in funzione nel 2020, nell’ipotesi in cui non fosse anche stato interconnesso entro il 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 il credito potrà essere fruito solo nella misura stabilita dal comma 188 (6%). Solo dall’anno successivo alla sua interconnessione si applicherà il credito d’imposta nelle misure rispettivamente previste dai commi 188 e 189, deducendo la quota di credito già fruita.
Per coloro che avessero omesso di riportare sui documenti relativi all’investimento il riferimento alla disposizione di legge che ha istituito l’incentivo, è intervenuto il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate relativo all’omessa indicazione sulle fatture.
Nelle Risposte n. 438/2020 e n. 439/2020, l’Agenzia delle Entrate ha indicato come sanare l’omessa indicazione dei riferimenti sulle fatture richiesti dal comma 195.
Nel caso di acquisto del bene e nel caso di investimenti tramite locazione finanziaria, qualora non fosse presente l’annotazione richiesta sulla fattura, le imprese possono provvedere a sanare tale aspetto integrando le fatture, prima che abbiano inizio i controlli.
L’integrazione potrà avvenire nei seguenti modi:
Per i beni che non saranno consegnati entro la fine di quest’anno, per i quali il credito potrà essere fruito dal 2021 (salvo modifiche della norma in essere), è necessario disporre, entro il 31 dicembre 2020:
Inoltre, la consegna del bene dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Seppure il 2020 sia indubbiamente un anno particolare, è singolare il fatto che una misura così importante non sia ancora stata oggetto di una specifica illustrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico pare si sia disinteressato alla disposizione prevista dal comma 191, con cui era prevista l’emanazione di un apposito provvedimento con il quale lo stesso Ministero, per monitorare l’andamento dell’incentivo, avrebbe dovuto definire il modello e le modalità di comunicazione, al fine di permettere alle imprese l’invio delle segnalazioni relative agli investimenti effettuati.
Tuttavia, si ritiene che tale adempimento, quant’anche il MISE non provvedesse ad emanare il suddetto provvedimento in tempi utili, avendo unicamente finalità statistiche e di monitoraggio delle risorse destinate ai beneficiari sotto forma di crediti d’imposta, non possa precludere né rinviare i termini per l’accesso all’incentivo.
In ultimo segnaliamo la necessità, quantomeno prima dell’utilizzo del credito d’imposta, di porre particolare attenzione alla fruizione di altri aiuti per i medesimi investimenti oggetto del credito d’imposta Industria 4.0.
Infatti, di per sé, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (comma 192). Occorre tuttavia accertarsi che le altre agevolazioni non prevedano limitazioni più restrittive.