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L’Agenzia delle Entrate consente la compensazione e la cessione del maggior credito relativamente al bonus sanificazione ed acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Pur in assenza del Provvedimento, nei giorni scorsi, molti dei soggetti interessati alla fruizione del credito in oggetto hanno potuto visualizzare nel cassetto fiscale la somma corrispondente ed hanno pensato di avere il via libera alla compensazione dello stesso per la prima scadenza utile, quella di mercoledì 16 dicembre.
Il 16 dicembre l’Agenzia ha poi pubblicato il Provvedimento n. 381183 con cui ha determinato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui al punto 5.4 del Provvedimento prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, fissandola al 47,1617%.
In precedenza, con il Provvedimento n. 302831 dell’11 settembre, era stata individuata la percentuale di fruibilità del credito pari al 15,6423% mentre, dal 16 di dicembre, tale percentuale è aumentata fino ad arrivare ad ottenere un tax credit effettivo del 28,30% circa.
La nuova percentuale è ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
Stando a quanto stabilito dall’Agenzia, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per 47,1617%, troncando il risultato all’unità di euro.
Si legge inoltre nel Provvedimento che il credito d’imposta è utilizzato o ceduto secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti ai punti 5 e 6 del Provvedimento del 10 luglio 2020.
Bisogna aggiungere che il credito d’imposta può essere compensato a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento, quindi dal 17 dicembre, e ciò preoccupa chi ha utilizzato il maggior credito in compensazione il giorno 16, poiché si teme che il modello F24 venga sospeso secondo le procedure di cui ai commi 49-ter e 49-quater dell’articolo 37 del D.L. 223/2006, costringendo gli interessati al ravvedimento operoso dell’intero debito presente nel modello (anche per la parte non compensata dal maggior importo di questo credito d’imposta).
Se così fosse, ci si troverebbe dinanzi ad una situazione del tutto ingiusta nei confronti del contribuente, considerando che, dopo mesi di attesa di un provvedimento, non pare corretto pubblicarlo il giorno stesso in cui scade la compensazione.