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È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione dei Decreti “Ristori” sinora emanati, ossia i D.L. n. 137/2020, 149/2020, 154/2020 e 157/2020 (Ristori, Ristori-bis, Ristori-ter e Ristori-quater).
La Legge di conversione dei Decreti “Ristori” introduce alcune importanti novità, di seguito esaminate.
Limitatamente all’anno 2021, è introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili adibiti ad abitazione principale, in Comuni ad alta tensione abitativa che, per venire incontro alle difficoltà economiche degli inquilini, riducono i canoni di locazione dei contratti in essere al 29/10/2020.
Il contributo a fondo perduto è pari al 50% della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.
Il locatore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone e, comunque, ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
È introdotta la possibilità di dilazionare, in un massimo di quattro rate mensili, la seconda o unica rata di acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’IRAP, il cui termine di versamento, si ricorda, è stato prorogato al 30/04/2021, a favore:
Nel periodo 01/01 - 31/03/2021 è disposto l’esonero dal pagamento del Canone Unico a favore degli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande (che, si ricorda, hanno già beneficiato dell’esenzione dal pagamento di COSAP e TOSAP nel periodo 01/05 - 31/12/2020).
Sul punto si rammenta che, a partire dal 2021, il nuovo Canone Unico sostituisce la TOSAP, il COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade.
A favore dei venditori ambulanti, inoltre, è esteso dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 l’esonero dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (questi soggetti, si ricorda, hanno già beneficiato della medesima esenzione nel periodo 01/03 - 15/10/2020).
È previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura, ricevute in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso, dalle imprese e dai lavoratori autonomi, siano fiscalmente irrilevanti.
In particolare, gli aiuti disposti a partire dal 31/01/2020, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP e non rilevano neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
La detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” della Commissione Europea, in base al quale, tra l’altro, sono considerati aiuti di Stato compatibili quelli concessi entro il 31/12/2020, che non superano, per ciascuna impresa, la soglia di € 800.000.
È prevista l’applicazione anticipata delle semplificazioni apportate dal c.d. Codice della crisi d’impresa alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (che avrebbero dovuto trovare concreta applicazione solo dal 01/09/2021).
In particolare, con la modifica della Legge n. 3/2012, è introdotta la possibilità che il piano di ristrutturazione possa prevedere anche lo stralcio dei tributi, costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate (in precedenza tali tributi potevano essere solo dilazionati).
Nella definizione di “consumatore”, inoltre, può essere ricompresa la persona fisica che è anche socia di una società di persone, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali.
Ancora, i membri di una stessa famiglia (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto) possono presentare un’unica procedura per la risoluzione della crisi, sia se conviventi, sia se il sovraindebitamento ha un’origine comune.
Possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del TFR o della pensione, nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.
Infine, il debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal Decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti (tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%).
È disposta la proroga al 09/04/2022 del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), anche se in ammortamento da meno di un anno.
È introdotto l’obbligo di applicare la disciplina in materia di equo compenso di cui all’art. 13-bis, Legge n. 247/2012, ai professionisti iscritti a Ordini e Collegi, incaricati di effettuare prestazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020.
Di conseguenza, i soggetti (tipicamente banche e altri intermediari finanziari) che acquistano il credito occupandosi anche di tutti gli altri adempimenti connessi alla cessione e allo sconto in fattura della detrazione, non possono sottopagare i professionisti cui si rivolgono per le attività connesse all’operazione (come, ad esempio, l’apposizione del visto di conformità), ma devono assegnare loro un compenso equo, commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione ricevuta e, comunque, conforme ai parametri ministeriali di cui al D.M. 17/06/2016.
È disposta la proroga sino al 31/12/2021 dello sgravio contributivo totale dei nuovi contratti di apprendistato di primo livello, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti non superiore a nove.