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Come noto, il credito d’imposta del 40% sul costo dei beni strumentali nuovi interconnessi con il sistema operativo aziendale, istituito dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha subìto, nel settore agricolo, una brusca frenata, a seguito della comunicazione della Direzione generale dell’agricoltura della Commissione UE che, di fatto, ne impedisce la cumulabilità con i contributi derivanti dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
In merito a tale problematica ce ne siamo occupati nella nostra circolare n. 710 del 15 dicembre 2020, alla quale rimandiamo per gli approfondimenti del caso, anche se ricordiamo che per dirimere le attuali controversie sorte a seguito della posizione espressa dalla Commissione Europea, la competenza ricade sulla Corte di Giustizia la quale non si è ancora espressa al riguardo.
Nell’attesa che ciò avvenga, e consigliando di seguire la strada maggiormente prudenziale, poniamo l’attenzione su un’altra problematica che, a seguito della prossima approvazione del Disegno di Legge di Bilancio 2021, riteniamo di grande attualità.
Nel rimandarvi alla lettura della nostra circolare n. 715 del 17 dicembre 2020, riguardante le modalità operative per l’applicazione del credito d’imposta “Industria 4.0”, per quanto di interesse nella presente trattazione, vogliamo evidenziare la sostanziale sovrapposizione che si sta manifestando tra le norme applicabili sul credito d’imposta di matrice 2020, con quelle che stanno per essere approvate con la nuova Legge di Bilancio riguardante l’anno 2021.
Il comma 6 dell’articolo 185 del Disegno di Legge di Bilancio 2021 specifica che “alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro…”.
Risulta evidente la maggiore quota di credito d’imposta concesso, che dal 40% viene incrementato sino alla soglia del 50%, inoltre, il successivo comma 9 del medesimo articolo, consente la compensazione del credito sopra evidenziato, riducendo a tre quote annuali di pari importo la ripartizione quinquennale previamente stabilita dalla normativa del 2020.
Logica vuole che la scelta del contribuente facilmente ricadrà sulla maggiore quota di credito d’imposta concesso anche se, molto frequentemente, le imprese agricole, avendo poche imposte da compensare, si troveranno nella condizione di valutare se il tempo di ripartizione quote triennale possa essere sufficiente alla fruizione dell’intera agevolazione.
Per tale motivo, la scelta di adottare un maggiore credito d’imposta abbinato ad un tempo di compensazione più breve, rispetto ad un minore credito d’imposta da ripartire in più anni, dipenderà dalla possibilità di riportare a nuovo la quota parte del credito eventualmente non compensato.
Se sarà mantenuta la logica per i crediti d’imposta non fruiti nell’anno, che transitano dal quadro RU della dichiarazione dei redditi, di consentire, in base ai chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate nella sua Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, il loro riporto a nuovo nel successivo periodo d’imposta, allora la scelta del contribuente risulterà piuttosto scontata.
Nel caso il contribuente scegliesse di usufruire delle disposizioni in arrivo per l’anno 2021, si troverebbe ad affrontare un ulteriore dilemma riguardante le indicazioni da riportare in fattura in base a quanto prescritto dalla Legge Istitutiva (cfr. nostra circolare n. 715 del 17 dicembre 2020). Considerato che, al momento, non risulta possibile indicare in fattura i riferimenti normativi in quanto non ancora esistenti, si suggerisce di riportare i vecchi estremi di Legge (Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 184 e seguenti) ricordandosi di regolarizzare la fattura, manualmente o elettronicamente, seguendo le indicazioni già espresse dall’Agenzia delle Entrate con la sua Risposta all’Interpello n. 439 del 5 ottobre 2020.
L’integrazione potrà avvenire nei seguenti modi: