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Il D.L. n. 172/2020, c.d. Decreto “Natale”, in vigore dal 19/12/2020, prevede il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle attività dei servizi di ristorazione, entro il limite massimo di € 455 milioni per l'anno 2020 e di € 190 milioni per l'anno 2021.
In particolare, il contributo riconosciuto dall’art. 2, D.L. n. 172/2020, è destinato ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020 (tra i quali rientrano i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario con Partita IVA attiva alla data del 19/12/2020) e svolgono, quale attività prevalente, una di quelle indicate dalla seguente tabella.
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Codice ATECO |
Descrizione |
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56.10.11 |
Ristorazione con somministrazione |
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56.10.12 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
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56.10.20 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
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56.10.30 |
Gelaterie e pasticcerie |
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56.10.41 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
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56.10.42 |
Ristorazione ambulante |
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56.10.50 |
Ristorazione su treni e navi |
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56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting |
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56.29.10 |
Mense |
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56.29.20 |
Catering continuativo su base contrattuale |
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56.30.00 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
Dal contributo, tuttavia, sono espressamente esclusi i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 01/12/2020.
Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020.
L'ammontare del contributo, entro un massimo di € 150.000, è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2019.
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20% |
Soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a € 400.000 |
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15% |
Soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 ma non a € 1 milione |
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10% |
Soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1 milione ma non a € 5 milioni |
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.