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A far data dal 14 ottobre 2020, è entrata in vigore la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 194/2020 (c.d. Decreto Agosto).
Nello specifico, l’art. 63, comma 1-bis, lettera b) del D.L. n. 194/2020 ha introdotto, all’art. 66 delle disp. att. c.c., un ultimo comma con cui si dispone la possibilità di partecipazione all’assemblea condominiale in modalità di videoconferenza, anche ove ciò non sia espressamente previsto dal regolamento condominiale, qualora vi sia il consenso di tutti i condomini. In caso di assemblea in videoconferenza, l’avviso di convocazione deve indicare la piattaforma elettronica su cui si terrà la riunione e l’ora della stessa.
Dalla nuova formulazione dell’art. 66 delle disp. att. c.c. risulta la necessità che vi sia una specifica clausola, inserita all’interno del regolamento condominiale, atta a prevedere la possibilità di convocazione dell’assemblea per via telematica. In alternativa, è necessario il previo consenso da parte di tutti i condomini per poter convocare l’assemblea con modalità telematiche.
Ciò premesso, occorre precisare come il predetto Decreto Agosto abbia avuto il merito di aver risolto una querelle nata intorno alla possibilità di impugnazione per vizio di legittimità delle delibere assembleari assunte non in presenza fisica, al fine di evitare forme di assembramento nel rispetto delle misure restrittive assunte a livello nazionale e regionale per prevenire e contrastare la diffusione del virus epidemiologico COVID-19.
Con l’intento di arginare il problema, ed in attesa di emanazione del Decreto Agosto poi convertito in Legge, in un primo tempo, per la convocazione delle assemblee condominiali si faceva pertanto esplicito rimando, attraverso un’interpretazione analogica, a quanto disposto dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) secondo cui per le riunioni delle società di capitali è sempre possibile lo svolgimento dell’assemblea in modalità telematica per tutto il tempo di durata dell’emergenza sanitaria, pur se questa modalità di convocazione non sia espressamente richiamata nello statuto societario. Unica condizione è che tali mezzi telematici di comunicazione garantiscano l’esatta identificazione dei singoli partecipanti, l’effettiva partecipazione all’assemblea ed il loro diritto di voto.
Le novità sull’argomento non sono tuttavia terminate in quanto, l’11 novembre 2020, il Senato ha approvato la conversione in Legge con modifiche del Decreto n. 125/2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Il Disegno di Legge di conversione del Decreto n. 125/2020 intende infatti apportare una rilevante modifica all’ultimo comma dell’art. 66 delle disp. att. c.c., in tema di presupposti per la convocazione dell’assemblea dei condomini in videoconferenza. In sostanza, non sarà più necessario il previo consenso di tutti i condomini, ma sarà sufficiente il consenso della maggioranza dei partecipanti al condominio, da manifestarsi a mezzo di comunicazione scritta inviata all’amministratore condominiale.
Dal tenore letterale del nuovo comma sesto dell’art. 66 delle disp. att. c.c., così come riformato, si evince inoltre che sia sufficiente la mera maggioranza dei condomini senza che assumano rilievo i millesimi condominiali.
Detto in altri e più chiari termini, potrà essere validamente convocata un’assembla condominiale in modalità telematica pur se i condomini consenzienti intervenuti non rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
L’articolo 66, a seguito dell’approvazione della Legge 159/2020 (conversione in Legge del D.L. 125/2020), al terzo comma prevede ora che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.
Stefania Avoni, avvocato