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Il credito di imposta sugli affitti potrà essere utilizzato in compensazione da parte dei cessionari, tramite F24, entro la fine dell’anno 2020.
Grazie alla pubblicazione in Gazzetta della Legge n. 176/2020, è andato a regime l’ampliamento dell’arco temporale di maturazione del credito di imposta sui canoni di affitto di immobili strumentali, disciplinato dall’art. 28 del D.L. 34/2020.
Alla luce dell’ultima normativa, il credito spetta anche per i canoni di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i contribuenti operanti nei settori contraddistinti dai codici ATECO riportati nell’allegato 1) al D.L. 137/2020 e per quelli dell’allegato 2) al medesimo Decreto (oltre che per i codici 79.1, 79.11 e 79.12), in questo caso solo se con sede operativa in una “zona rossa”.
La normativa fa riferimento all’articolo 28 del D.L. 34/2020 secondo cui il credito spetta sui canoni “versati nel periodo di imposta 2020”.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 449/2020, confermando che il credito spetta anche in caso di pagamento anticipato dei canoni dei mesi di riferimento, avvenuto nel 2019, mentre nulla è stato chiarito per i canoni dell’ultimo trimestre 2020 il cui pagamento slitta al 2021.
Per il canone di dicembre 2020, così come chiarito dalla relazione ministeriale all’art. 8 del D.L. 137/2020, il pagamento al proprietario, anche mediante la cessione del credito, può avvenire nel 2021 senza che ciò faccia perdere il diritto al credito.
L’unico obbligo da rispettare è quello di pagare entro giovedì 31 dicembre i canoni degli altri mesi interessati, compresi quelli di ottobre e novembre.
Conseguentemente, entro il 31 dicembre 2020, il cessionario incapiente può cedere nuovamente il credito (o parte di esso), ma il nuovo acquirente avrà a disposizione lo stesso termine del 31 dicembre 2020 per compensarlo.
Considerando che il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del cedente, dovrebbe essere consentito, laddove la compensazione in F24 non sia effettuata entro l’anno dell’acquisto, di “salvare” il credito residuo inserendo il relativo importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di acquisto.
In definitiva, questo permetterebbe un’ultima chance per chi non abbia potuto compensare interamente il credito acquistato, entro il prossimo 31 dicembre, di poter inserire il credito nella dichiarazione dei redditi 2021, come previsto per i titolari originari.
Chiaramente, qualora dopo la comunicazione alle Entrate da parte del cedente, non vi sia stata l’accettazione telematica del cessionario, la cessione si intende non ancora perfezionata nei confronti del Fisco, con la possibilità di utilizzare il credito nel 2021 dopo aver svolto questa formalità.