Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il comma 1102 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che, a partire dall’anno 2021, allunga il termine per la registrazione delle fatture emesse dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione IVA trimestrale.
Tali soggetti, infatti, potranno annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.
Ricordiamo che la semplificazione riguarda quei contribuenti che nell’anno precedente (2020) hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, nel caso di imprese che prestano servizi o nel caso di esercenti arti e professioni, ovvero non superiore a 700.000 euro, nel caso di soggetti che esercitano altre attività e che abbiano optato per la liquidazione trimestrale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 13 febbraio 2012).
Fino ad oggi la registrazione delle fatture emesse, disciplinata dall’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del medesimo Decreto. Ad esempio, la fattura emessa il 18 gennaio, deve essere registrata entro il termine del 15 febbraio.
La nuova disposizione tiene conto della circostanza che i termini previsti per effettuare la liquidazione dell’IVA dei contribuenti di minori dimensioni sono ben maggiori rispetto ai termini previsti per la registrazione delle fatture emesse, infatti i soggetti trimestrali sono tenuti alla liquidazione entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. Conseguentemente, con l’intento di semplificare gli adempimenti dei predetti contribuenti “trimestrali”, si prevede che la registrazione contabile delle fatture attive debba essere effettuata poco prima rispetto allo stesso termine previsto ai fini della liquidazione periodica del tributo.
Esemplificando, la fattura emessa il 23 gennaio 2021 potrà essere registrata entro il 30 aprile successivo, cioè entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’eventuale IVA a debito confluirà nella liquidazione periodica del primo trimestre, da effettuarsi entro il 16 maggio successivo.
Precisiamo infine che l’intervento legislativo non viene a modificare il termine previsto per le registrazioni delle operazioni “triangolari”, disciplinate dall’articolo 21, comma 4, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972, che, in base al comma 1 dell’articolo 23 del D.P.R. 633/1972, continua ad essere “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”.
Ricordiamo che per operazioni “triangolari” intendiamo le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la cui fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; pertanto, a titolo esemplificativo, a fronte di una consegna del bene avvenuta il 16 settembre, la corrispondente fattura dovrà essere emessa entro il 31 ottobre e la sua registrazione continuerà ad essere effettuata entro il 15 novembre successivo.
Il comma 1103 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 sancisce, a partire dal 1° gennaio 2022, l’abolizione dell’esterometro stabilendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, le fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato saranno emesse e registrate in forma elettronica, transitando nel Sistema di Interscambio.
Viene inoltre precisato che per le fatture emesse la scadenza per la trasmissione mediante lo SDI è effettuata entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione); mentre per le fatture ricevute la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione, oppure di effettuazione dell’operazione.
Per ultimo, il comma 1104 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 ha messo mano alle sanzioni stabilendo, per le transizioni tardive delle fatture estere, nello SDI un’apposita sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura con il limite massimo di 400 euro mensili, sanzione ridotta alla metà (massimo 200 euro mese), se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza.