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Con la pubblicazione, sul sito dell’ENEA, delle FAQ di ottobre 2020, condivise con l’Agenzia delle Entrate e con il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato chiarito il dubbio legato alla possibilità di ricomprendere tra gli edifici dotati di “impianto di riscaldamento” quelle unità immobiliari al cui interno sono presenti, e collocati in modo fisso, stufe, caminetti o apparecchi ad energia radiante, anche con potere nominale del focolare inferiore a 5 kW.
Come noto, l’essere dotati di impianti di riscaldamento è condizione richiesta per potere accedere alle provvidenze dell’ecobonus e del superbonus.
Si ricorda che per potere accedere ai benefici dell’ecobonus e del superbonus in relazione agli interventi di riqualificazione energetica, è richiesto che l’immobile, oggetto degli interventi, sia dotato di impianto termico che, con riferimento agli edifici collabenti, potrà anche risultare non funzionante (Risoluzione n. 215 del 12 agosto 2009).
Con l’articolo 3 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 si è modificata la definizione di “impianto termico” riportata nell’articolo 2, comma 1, lettera i-tricies del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192; infatti, l’attuale formulazione lo definisce come: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Diversamente dalla precedente versione, la definizione di impianto termico non prevede più la sussistenza della condizione che prevedeva che la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi a servizio dell’unità immobiliare dovesse risultare maggiore o uguale a 5 kW, pertanto, è possibile desumere che, per accedere all’ecobonus o al superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale, oltre ad essere fisso, potrà essere alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza alcun limite di potenza minima richiesta.