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Sul Supplemento Ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322/2020, è stata pubblicata la Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”. Tra le novità fiscali introdotte dal provvedimento assume particolare rilievo la proroga ed il rafforzamento del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi.
In particolare, l’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, dispone la proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introducendo tuttavia alcune novità, di seguito esaminate.
L’agevolazione è riconosciuta alla generalità delle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Di conseguenza, possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese agricole che producono reddito agrario.
Limitatamente agli investimenti nei c.d. beni “generici”, ossia in beni diversi da quelli elencati negli allegati A e B, Legge n. 232/2016, l’agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.
Dal beneficio sono escluse le imprese in stato di crisi, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
La fruizione del beneficio, infine, è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d’imposta compete per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
Dal beneficio restano esclusi gli investimenti:
Relativamente ai veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR, si evidenzia che sono esclusi dal beneficio fiscale gli investimenti nei mezzi di trasporto richiamati dalla norma (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto), ancorché utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa.
Possono invece fruire dell’agevolazione gli investimenti nei veicoli non espressamente richiamati dall’art. 164, comma 1, TUIR, tra i quali, ad esempio, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e mezzi d’opera.
A differenza della precedente agevolazione di cui alla Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, nell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d’imposta sono inclusi anche gli investimenti in beni immateriali nuovi diversi da quelli elencati nell’allegato B, Legge n. 232/2016 (sul punto la relazione illustrativa al DDL “Bilancio 2021” precisa che l’agevolazione intende promuovere l’avanzamento digitale delle imprese, incentivando anche gli investimenti in software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al progetto Trasformazione 4.0).
Sotto il profilo temporale, l’agevolazione opera per gli investimenti effettuati:
La decorrenza delle nuove misure del credito d’imposta (maggiorate rispetto a quanto previsto dalla disciplina agevolativa introdotta dalla Legge n. 160/2019) assume quindi valenza retroattiva per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2020.
Al fine di collocare l’effettuazione dell’investimento nel periodo in cui opera l’agevolazione, occorre aver riguardo alle regole generali della competenza previste dall’art. 109, TUIR (per i beni mobili rileva la data della consegna o spedizione, oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale sul bene).
La misura del credito d’imposta è differenziata in base alla tipologia dei beni agevolabili.
Relativamente ai beni materiali di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016 (ossia i beni per i quali, in precedenza, era riconosciuto il c.d. iperammortamento), il nuovo credito d’imposta è fissato nelle seguenti misure (differenziate sulla base del costo di acquisizione dei beni e della data di effettuazione dell’investimento). Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 20 milioni.
Importo dell’investimento |
Periodo di effettuazione |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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Fino a € 2,5 milioni |
50% |
40% |
Superiore a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni |
30% |
20% |
Superiore a € 10 milioni e fino a € 20 milioni |
10% |
10% |
Relativamente ai beni immateriali di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016 (ossia i beni immateriali per i quali, in precedenza, era riconosciuto il c.d. maxiammortamento), il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo di acquisizione, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione.
Importo dell’investimento |
Periodo di effettuazione |
16/11/2020 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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Fino a € 1 milione |
20% |
Infine, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “generici”, ossia in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto in misure differenziate in base alla data di effettuazione dell’investimento. Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 2 milioni per i beni materiali e a € 1 milione per i beni immateriali.
Importo dell’investimento |
Periodo di effettuazione |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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€ 2 milioni beni materiali |
10% |
6% |
€ 1 milione beni immateriali |
10% |
6% |
Tuttavia, per gli investimenti in strumenti tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile, effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022), il credito d’imposta è riconosciuto nella maggior misura del 15% (comma 1054).
Si rammenta che il costo del bene deve essere individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24, per il pagamento di imposte e contributi, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:
Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta sui beni “generici”, con riferimento alla data della loro entrata in funzione (nella misura del 10% o 6%).
Per gli investimenti in beni “generici” effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Ai fini della compensazione, non opera il limite di € 1 milione annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, nonché il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi. Non trova applicazione neppure la previsione di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010, ossia il divieto alla compensazione in presenza di debiti di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento sia scaduto.
Le imprese che effettuano investimenti in beni materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, sono tenute a predisporre una perizia asseverata (rilasciata da un ingegnere o un perito industriale) o un attestato di conformità (rilasciato da un ente di certificazione accreditato), da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i suddetti beni, qualora il costo unitario sia pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
È poi richiesta la trasmissione di un’apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, le cui modalità e termini saranno definite da un apposito provvedimento.
Da ultimo, e con riferimento a tutte le tipologie di beni agevolabili, i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla disciplina agevolativa (ad esempio, per gli investimenti in beni di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016, la dicitura: “Bene materiale di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020”).
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero (ancorché appartenenti al medesimo soggetto) prima del 31/12 del secondo anno successivo a quello della sua entrata in funzione o dell’interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o il trasferimento del bene all’estero, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Tuttavia, qualora nello stesso periodo di realizzo l’impresa:
è possibile continuare a fruire dell'agevolazione, ancorché il costo di acquisizione del bene sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.