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Come noto, l’art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha previsto, a favore dei soggetti che nel 2020 e 2021 sostengono spese per la generalità degli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:
Tali opzioni, in particolare, possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per gli interventi di seguito riepilogati.
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Interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR. |
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Interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14, D.L. n. 63/2013 (c.d. ecobonus) e di cui all'art. 119, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020 (c.d. superbonus 110%). |
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Adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus) e di cui all'art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020 (c.d. superbonus 110%). |
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Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all'art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019. |
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Installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 119, commi 5 e 6, D.L. n. 34/2020 (c.d. superbonus 110%). |
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Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e di cui all'art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020 (c.d. superbonus 110%). |
Detti crediti d'imposta possono essere dunque utilizzati in compensazione, nel modello F24, dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario dell’agevolazione fiscale.
I crediti d’imposta devono essere utilizzati con la stessa ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione fiscale accordata al beneficiario originario (cinque o dieci quote annuali di pari importo); la quota dei crediti non compensata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.
Con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 08/08/2020, prot. n. 283847, e del 12/10/2020, prot. n. 326047, sono state definite le procedure da osservare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Infine, con Risoluzione n. 83/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel modello F24 per la compensazione dei crediti d’imposta in esame (si ricorda che la delega di pagamento deve essere obbligatoriamente presentata mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ossia Entratel o Fisconline).
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I nuovi codici tributo utilizzabili dal 01/01/2021 |
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6921 |
superbonus art. 119, D.L. n. 34/2020 - Utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto (art. 121, D.L. n. 34/2020) |
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6922 |
ecobonus art. 14, D.L. n. 63/2013 e impianti fotovoltaici art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR - Utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto (art. 121, D.L. n. 34/2020) |
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6923 |
sismabonus art. 16, D.L. n. 63/2013 - Utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto (art. 121, D.L. n. 34/2020) |
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6924 |
colonnine ricarica art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 - Utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto (art. 121, D.L. n. 34/2020) |
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6925 |
bonus facciate art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 - Utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto (art. 121, D.L. n. 34/2020) |
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6926 |
recupero patrimonio edilizio art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR - Utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto (art. 121, D.L. n. 34/2020) |
In sede di compilazione del modello F24, detti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24, deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in sede di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 deve essere indicato quale anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota deve essere indicato l’anno “2022” e così via.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai Provvedimenti sopraindicati.
In particolare, affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, o ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione utilizzando le funzionalità disponibili nella “Piattaforma cessione crediti” presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (nella piattaforma, le diverse tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la Risoluzione in esame).
Attraverso la piattaforma, i fornitori e i cessionari possono cedere, anche parzialmente, i crediti acquisiti ad altri soggetti. Questi ultimi utilizzano i crediti con gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.
Da ultimo si evidenzia che, in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati al fine di accertare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, a pena lo scarto del modello F24.