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Tra le disposizioni rivolte al settore agricolo, introdotte dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), ne troviamo alcune che stabiliscono:
Di seguito tracciamo un breve riepilogo delle disposizioni sopra riportate.
Con il comma 41 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il legislatore, intendendo facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, ha stabilito, limitatamente all’anno 2021, l’esclusione dall’imposta di registro, ordinariamente prevista nella misura fissa di 200 euro, degli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni agricoli e delle relative pertinenze, di valore economico non superiore a 5.000 euro. Condizioni determinanti affinché possa applicarsi tale dispositivo risultano essere:
Viene confermata, anche per l’anno 2021, l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali ed agrari derivanti dai terreni utilizzati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
A stabilirlo è il comma 38 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), che aggiunge l’anno d’imposta 2021 a quelli già presenti all’articolo 1, comma 44 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il fatto che il dispositivo parli dei terreni posseduti o condotti dal CD o dallo IAP iscritto alla previdenza agricola evidenzia come l’eventuale affitto del terreno a terzi (CD o IAP) comporti, in capo al locatore (proprietario), l’obbligo di rilevare fiscalmente lo stesso in base ai criteri ordinari, mentre l’esenzione IRPEF potrà applicarsi esclusivamente al conduttore del terreno.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione compete esclusivamente alle persone fisiche, coltivatrici dirette e/o IAP, regolarmente iscritte nella previdenza agricola, con la conseguenza che non potranno mai fruire dell’esenzione le società agricole di capitali di cui all’articolo 2, del Decreto Legislativo n. 99/2004, a prescindere dall’eventuale opzione per la determinazione del reddito, secondo le regole di cui all’articolo 32, del TUIR.
In sede di “Telefisco”, infatti, l’Amministrazione Finanziaria ha giustificato tale sua presa di posizione in ragione del fatto che i soci, anche se coltivatori diretti e/o IAP regolarmente iscritti alla previdenza agricola, di Snc e Sas società agricole, percepiscono un reddito, in ossequio al principio di trasparenza dettato dall’articolo 5 del TUIR, che mantiene la sua natura propria di reddito di impresa.
Sulla falsariga di tali considerazioni, e cioè che il reddito da partecipazione mantiene la propria natura, è possibile completare il ragionamento, estendendo, invece, l’agevolazione ai soci di società semplici, fermo restando il rispetto del requisito soggettivo; infatti, in questo caso, la società dichiara per natura un reddito fondiario, sia esso solo agrario o anche dominicale.
I commi 42 e 43 dell’articolo 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), intervengono sulla determinazione della ritenuta da applicare sui ristorni utilizzati dai soci delle cooperative per aumentare il capitale sociale.
Integrando il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto Legge 15 aprile 2002, n. 63, il legislatore ha consentito, facoltativamente, la riduzione della ritenuta dal 26% al 12,5%, nel rispetto di determinate condizioni:
Per ultimo, precisiamo che il comma 43, dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, riserva l’applicazione della ritenuta ridotta, con le medesime modalità e termini, anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Legge (1° gennaio 2021), in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.